Senza green pass rafforzato (vaccino anti covid-19, o esenzione), non sarà più ammesso l'ingresso in azienda per i lavoratori over 50
A partire dal 15 febbraio 2022 i lavoratori che hanno compiuto 50 anni e quelli che li compiranno entro il 15 giugno 2022, potranno accedere ai luoghi di lavoro, solo se in possesso del Super Green Pass, ossia se vaccinati o guariti, oppure in presenza di un valido certificato di esenzione. Lo ha previsto il Governo con il primo decreto legge dell’anno, il numero 1 del 2022.
Salvo che non ricorrano delle valide certificazioni di esenzione o non siano guariti dal contagio, sono obbligati a vaccinarsi tutti i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2022 hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e tutti coloro che compiranno 50 anni tra l’8 gennaio 2022 e il 15 giugno 2022.
Sono obbligati a vaccinarsi tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato. L’obbligo è esteso anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo – anche gratuito – prestano la propria attività lavorativa presso strutture o aziende pubbliche o private.
Il nuovo obbligo di vaccino si aggiunge alle previsioni già introdotte per il personale sanitario, per i lavoratori della scuola e della pubblica sicurezza.
Per accedere ai luoghi di lavoro è necessario esibire il Green Pass «rafforzato», che si può ottenere non solo dopo la vaccinazione, ma anche in seguito all’avvenuta guarigione dal contagio.
I lavoratori con certificato di avvenuta guarigione sono esonerati dal vaccino poiché la guarigione dal contagio è già una previsione per il rilascio del green pass.
In ogni caso, il green pass rafforzato è un dato neutro: significa che il datore di lavoro non può sapere (e non può indagare) se la certificazione è stata rilasciata dopo il vaccino o per intervenuta guarigione.
Possono accedere ai luoghi di lavoro i dipendenti over 50 che presentino una attestazione che dimostri l’esenzione dal vaccino «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate».
Per tutta la durata dell’esenzione, il datore di lavoro adibisce questi lavoratori a mansioni anche diverse, senza riduzione dello stipendio «in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio».
Se non si è in possesso di una valida esenzione o dell’attestazione di avvenuta guarigione, per accedere regolarmente al lavoro e per non perdere nemmeno un giorno di stipendio, l’ultimo termine utile per fare il vaccino, ed ottenere in tempo il green pass rafforzato, è il 31 gennaio 2022.
Infatti, in caso di vaccinazione, il green pass rafforzato è rilasciato contestualmente alla somministrazione, ma è valido a partire dal quindicesimo giorno successivo.
Il lavoratore non può entrare in azienda ed è considerato assente ingiustificato. Per i giorni di assenza non ha diritto ad alcuno stipendio o emolumento.
Tuttavia, non può subire alcun provvedimento disciplinare per non essersi sottoposto al vaccino e dunque non può essere licenziato.
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