Rapporti di lavoro: due tipologie
Esistono diverse tipologie di rapporti di lavoro.
Il lavoro subordinato si caratterizza per il fatto che il lavoratore si impegna a prestare la propria competenza e professionalità a un datore di lavoro. Il dipendente è sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore, all'osservanza di un orario di lavoro e allo svolgimento della mansione sul posto definito dall'azienda, il luogo di lavoro, ricevendo una retribuzione periodica. Può essere a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time in base alle ore lavorate.
Il lavoro autonomo si differenzia da quello dipendente per l'assenza di subordinazione. Il professionista non deve rispondere a una scala gerarchica e sostiene direttamente le spese per la propria attività. Può lavorare dove vuole e agli orari che preferisce, salvo particolari accordi con i propri clienti. Solitamente ha la partita iva, ma esistono anche altre forme di lavoro autonomo.
Interruzione rapporto di lavoro
Quando un lavoratore decide di interrompere il rapporto di lavoro subordinato allora deve rassegnare le proprie dimissioni volontarie, che possono essere presentate soltanto in modalità telematica, accedendo al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando le proprie credenziali SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Questa procedura va eseguita da tutti i lavoratori subordinati, a eccezione di chi svolge mansioni di tipo domestico (serve una comunicazione all'INPS) e da chi ha un figlio di età inferiore ai tre anni (in questo caso la richiesta di dimissioni deve essere convalidata dagli uffici territoriali dell'Istituto Nazionale del Lavoro).
Il licenziamento avviene, invece, quando il datore di lavoro recede in maniera unilaterale il contratto di lavoro con un proprio dipendente, il quale cessa in questo modo il rapporto di lavoro con l'azienda. Nel nostro Paese non esiste il “licenziamento in tronco”: nessun lavoratore può essere licenziato senza che prima sia stato avviato un procedimento disciplinare e l'azienda deve sempre formalizzare per iscritto la contestazione. Il lavoratore ha diritto a impugnare il licenziamento. Se viene giudicato illegittimo allora ha diritto alle tutele previste dalle normative speciali: seconda dei casi, reintegrazione in azienda e/o pagamento di indennità risarcitorie. In tutti i casi si ha diritto all'indennità di disoccupazione, anche nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa.