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Luogo di lavoro

Uno degli aspetti più importanti in un rapporto di lavoro è il luogo di lavoro, ovvero la sede in cui un dipendente svolge regolarmente e quotidianamente la propria mansione (le attività in smart working o da remoto devono essere concordate internamente). In queste pagine puoi conoscere nel dettaglio qual è la definizione di luogo di lavoro, chi determina la sede di lavoro e quali caratteristiche deve avere secondo le normative vigenti.

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Definizione di luogo di lavoro 

La definizione di luogo di lavoro (o sede di lavoro) è presente all'articolo 62, comma 1 del D.Lgs 81/08: “Quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”. 

Si tratta dunque di uno spazio fisico, ma non è detto che sia unico: può coincidere con più sedi dell'impresa e con un ambito territoriale più o meno determinato, come nel caso del lavoro da remoto. 

L'articolo 1182 del codice civile indica come determinare il luogo di lavoro nell’accordo tra le parti: il luogo di lavoro va indicato obbligatoriamente nella lettera di assunzione, ma non rientra tra gli elementi essenziali del contratto. A determinarlo è dunque il datore di lavoro. Il datore di lavoro esercitando i poteri che gli sono riconosciuti dalla legge, può decidere in autonomia di far svolgere la prestazione lavorativa in un luogo diverso da quello determinato nello stesso contratto di assunzione.

Con determinati limiti il datore di lavoro ha la facoltà di modificare il luogo di lavoro concordato mediante distacco (quando uno o più lavoratori vengono messi a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa e per un certo periodo di tempo), trasferimento (ovvero il mutamento definitivo del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa) o trasferta (mutamento temporaneo o provvisorio del luogo di lavoro abituale).

Luogo di lavoro: requisiti

Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (il già citato D.Lgs 81/08). Il primo obbligo da rispettare è la compilazione e la tenuta del Documento di Valutazione dei Rischi nel quale deve individuare le misure idonee a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. In che modo? Adeguando gli ambienti di lavoro a queste misure e fornendo, se necessario, adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai propri collaboratori. 

Quanto ciò premesso, in azienda:  

  • I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili. 
  • Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza devono essere sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza. 
  • La sede di lavoro, con gli annessi impianti e dispositivi, deve essere sottoposta a regolare manutenzione e devono essere eliminati difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
  • Il luogo di lavoro deve essere sottoposto a regolare pulizia, assicurando condizioni igieniche adeguate. 
  • Gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 
  • L'utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei è vietato per l'attività lavorativa. Se ricorrono particolari esigenze tecniche il datore è tenuto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. 
  • Lo spazio del lavoratore deve essere idoneo e consentire il normale movimento, considerando anche le attività/operazioni che deve compiere.