Spesso sottovalutati, i DPI (dispositivi di protezione individuale) sono obbligatori e pensati per tutelarti in quanto lavoratore
Quando si affronta il tema della sicurezza sul lavoro, uno degli aspetti centrali riguarda l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Si tratta di strumenti progettati per tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori in una vasta gamma di contesti: dai cantieri edili agli ambienti industriali, fino agli uffici, dove i rischi possono essere meno evidenti ma comunque presenti.
Caschi, guanti, mascherine, occhiali protettivi e calzature antinfortunistiche rappresentano alcuni dei DPI più utilizzati.
Sapere come vengono classificati, quando devono essere messi a disposizione e chi è responsabile del loro corretto impiego è essenziale per prevenire incidenti e evitare violazioni della normativa vigente.
Spesso vengono nominati, ma senza capire realmente cosa sono. Cerchiamo quindi di affrontare nel modo più chiaro possibile cosa sono i DPI, se esistono solo i DPI sicurezza o ce ne sono anche altri.
Partiamo quindi dall’acronimo DPI: significato di “dispositivi di protezione individuale”, sono attrezzature e strumentazioni che vengono utilizzate in tutti quei casi in cui, a seguito di una valutazione dei rischi, si nota l’impossibilità di evitare situazioni pericolose per i lavoratori.
Questi dispositivi rappresentano una misura di protezione di carattere residuale, da adottare solo quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con altre misure di prevenzione.
Per quanto riguarda la normativa di riferimento sui DPI, occorre fare nuovamente riferimento al Testo UnicoL’insieme delle norme che disciplinano una specifica materia. Oltre al TU per la maternità, in tema di materie giuslavoristiche, sono di primaria importanza i testi unici sulla sicurezza sul lavoro e sull’assicurazione degli infortuni infortuni sul lavoro. More sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSSL o TUSIC).
Secondo quanto stabilito dalla legge, i DPI sono definiti come “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi” connessi all’attività lavorativa svolta.
Dunque, questi strumenti entrano in gioco quando le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non sono sufficienti a eliminare del tutto i pericoli legati alle mansioni da svolgere.
Per comprendere appieno cosa si intende per dispositivi per la sicurezza, è utile sapere che questi strumenti vengono classificati in tre categorie, in base al livello di rischio contro cui devono proteggere.
Le categorie aumentano progressivamente in funzione del rischio e quindi della protezione che il dispositivo deve garantire. Si spazia dai semplici guanti in lattice per proteggere le mani, fino alle più evolute tute progettate per contrastare agenti chimici tossici.
Il loro utilizzo può essere previsto anche in situazioni specifiche, e dunque non tutti devono essere necessariamente impiegati durante l’intero orario di lavoro. Le disposizioni relative al loro impiego vengono stabilite dal datore di lavoro o da un responsabile incaricato, come ad esempio l’RSPP.
Quando si parla di DPI di prima categoria, ci si riferisce a quei dispositivi progettati per proteggere il lavoratore da rischi minimi, ovvero situazioni in cui l’eventuale danno alla salute o alla sicurezza è facilmente prevedibile e di lieve entità.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
In sostanza, cosa si intende per dispositivo di protezione individuale in questo contesto? Un DPI di prima categoria è un mezzo semplice ma essenziale, che non richiede l’intervento di organismi per la certificazione e può essere utilizzato in autonomia da te in quanto lavoratore, sempre nel rispetto delle indicazioni del fabbricante.
I DPI di seconda categoria comprendono tutti quei dispositivi destinati a proteggerti da rischi di entità significativa, ma non mortali o particolarmente gravi.
Parliamo, ad esempio, di:
Sono strumenti pensati per ambienti lavorativi in cui il pericolo è concreto ma gestibile con adeguate misure di prevenzione.
A differenza dei DPI di prima categoria, quelli di seconda categoria devono essere certificati per quanto riguarda la loro idoneità. Il loro utilizzo è molto diffuso in settori come l’edilizia, la logistica, la manutenzione e l’industria manifatturiera.
Andando via via in un grado sempre crescente di protezione, i DPI di terza categoria sono dispositivi progettati per proteggere il lavoratore da rischi gravi o letali.
Tali rischi possono derivare, ad esempio, da cadute dall’alto, contatto con agenti chimici aggressivi, rischio elettrico, radiazioni, atmosfere prive di ossigeno o contaminazioni biologiche.
Questa tipologia di DPI richiede non solo una certificazione da parte di un organismo notificato, ma anche un controllo costante sulla produzione e, in alcuni casi, una formazione specifica per il corretto utilizzo.
Sono esempi di DPI di terza categoria:
Si tratta di strumenti essenziali in attività ad alto rischio, dove la tua protezione deve essere massima e garantita in ogni fase del lavoro.
Rientrano nella definizione tutti quei dispositivi che assicurano un livello di protezione più alto rispetto a quello che si avrebbe lavorando senza utilizzarli. Sono attrezzature e strumenti tra i più svariati e sono progettati per le specifiche attività lavorative che si vanno a svolgere.
Giusto per fare un esempio, in questa attrezzatura rientrano:
Non tutta l’attrezzatura fornita rientra però in quello che il Decreto definisce come dispositivi atti alla sicurezza del lavoratore.
Ad esempio, non sono considerati DPI:
Il datore di lavoro deve fornire ai suoi dipendenti tutti gli strumenti che permettano di eseguire le mansioni affidate rispettando il maggior grado di sicurezza possibile.
Sarà dunque il datore a dover fornire adeguati DPI, rispettando alcune regole:
Il datore di lavoro dovrà inoltre istruire i lavoratori all’uso di questi dispositivi, e informare dei rischi che hanno portato all’obbligo del suo utilizzo.
Se necessario, dovrà inoltre assicurare uno specifico addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico degli stessi.
In base alla normativa vigente, è il datore di lavoro che ha l’obbligo di fornire i dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, nel caso in cui i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni non possano essere evitati o sufficientemente ridotti mediante altre misure di prevenzione.
La responsabilità della fornitura dei DPI ricade quindi sul datore di lavoro, che deve garantirne la consegna gratuita, verificare l’adeguatezza rispetto al DVR e assicurarne la corretta manutenzione.
La consegna deve essere formalizzata attraverso un modulo specifico, il modulo consegna DPI, che attesta l’avvenuta distribuzione dei dispositivi.
Tale documento, che deve essere firmato da entrambe le parti, ha valore legale per dimostrare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Questi oggetti, proprio perché destinati a salvaguardare l’incolumità del lavoratore, devono rispettare precise norme. In particolare, è richiesto che siano conformi alla normativa vigente e che svolgano efficacemente la funzione di proteggere la persona che li indossa.
Un criterio per verificarne l’omologazione è la presenza della marcatura “CE”, che attesta la conformità del dispositivo ai requisiti richiesti dalla legge.
Una volta ricevuti i DPI, è importante chiarire che il lavoratore non è autorizzato ad apportare modifiche ai dispositivi di protezione individuale di propria iniziativa.
Qualsiasi alterazione, anche se minima o giustificata da esigenze pratiche, potrebbe compromettere l’efficacia del dispositivo e mettere a rischio la sicurezza propria e altrui.
I dispositivi sono infatti progettati e certificati secondo precisi standard tecnici e normativi: modificarli comporta la loro non conformità e la perdita di validità ai fini della protezione sul lavoro.
In presenza di necessità particolari, il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio responsabile o al servizio di prevenzione e protezione, affinché la situazione venga valutata e, se opportuno, si proceda alla sostituzione o adattamento dei DPI secondo le modalità previste dalla legge.
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