Sicurezza: DPI, cosa sono e quando sono un diritto

img. 1: "un uomo e una donna lavorano in fabbrica con occhiali ed elmetto protettivi"
(foto Shutterstock)

Spesso sottovalutati, questi dispositivi sono obbligatori e pensati per tutelare il lavoratore

I dispositivi di protezione individuale (abbreviati in DPI) sono attrezzature e strumentazioni che vengono utilizzati in tutti quei casi in cui, a seguito di una valutazione dei rischi, si valuta che è impossibile evitare situazioni pericolose per i lavoratori.

Questi dispositivi, quindi, sono una misura di protezione di carattere residuale e sono previsti dalla legge. Spetta al datore di lavoro individuare le caratteristiche necessarie che devono avere affinché proteggano in modo adeguato i lavoratori dai rischi in cui possono incorrere mentre svolgono le loro mansioni.

Il loro utilizzo può essere richiesto anche per situazioni particolari, e quindi non tutti devono essere necessariamente utilizzati per tutto il tempo di lavoro. Le disposizioni sul loro utilizzo vengono fornite dal datore di lavoro o da altra persona che viene adibita a responsabile, come per esempio l’RSPP.

Che cosa sono

L’acronimo che viene generalmente utilizzato non è altro che l’abbreviativo di “dispositivo di protezione individuale”. 

Come definito dallo stesso Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, questi dispositivi consistono in “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi”, derivanti dal lavoro cui il lavoratore è stato adibito.

In particolare, quindi, si utilizzano questi strumenti quando i rischi legati alla peculiarità del lavoro che si va a svolgere non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle misure di prevenzione già adottate dai datori di lavoro.

Per obbligo di legge e su indicazione del responsabile, quindi, devono essere utilizzati perché tutelano l’integrità fisica nel luogo lavorativo.

Cosa rientra e cosa no

Non tutta l’attrezzatura fornita rientra però in quello che il Decreto definisce come dispositivi atti alla sicurezza del lavoratore. 

Ad esempio, non sono considerati DPI:

  • le uniformi non specificatamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
  • le attrezzature in possesso delle forze armate e delle forze di polizia
  • gli apparecchi portatili che segnalano eventuali rischi e fattori nocivi, come per esempio i rilevatori di gas.

Al contrario, rientrano nella definizione tutti quei dispositivi che assicurano un livello di protezione più alto rispetto a quello che si avrebbe lavorando senza utilizzarli. Sono attrezzature e strumenti tra i più svariati e sono progettati per le specifiche attività lavorative che si vanno a svolgere.

Giusto per fare un esempio, in questa attrezzatura rientrano:

  • caschi, occhiali e visiere
  • maschere antigas o antipolvere 
  • scarpe di sicurezza
  • i dispositivi di ancoraggio mobili e trasportabili, utilizzati per evitare le cadute dall’alto degli operai.

Quando devono essere forniti

Il datore di lavoro deve fornire ai suoi dipendenti tutti gli strumenti che permettano di eseguire le mansioni affidate rispettando il maggior grado di sicurezza possibile.

Sarà dunque il datore a dover fornire adeguati DPI, rispettando alcune regole:

  • conformità ai requisiti regolamentari richiesti
  • utilizzo solo per gli usi previsti
  • qualora ci fosse un DPI utilizzato da più persone, obbligo di prendere misure adeguate affinché l’utilizzo in condivisione non arrechi possibili problemi sanitari o igienici ai lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà inoltre istruire i lavoratori all’uso di questi dispositivi, e informare dei rischi che hanno portato all’obbligo del suo utilizzo. 

Se necessario, dovrà inoltre assicurare uno specifico addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico degli stessi.

Conformità dei dispositivi

Questi oggetti, proprio per il fatto che devono salvaguardare l’incolumità del lavoratore, devono sottostare a precise norme. In particolare, è richiesto che debbano essere conformi alle norme di legge e che abbiano la funzione di proteggere la persona che li indossi.

Un esempio per controllare che siano effettivamente omologati è la presenza della marcatura “CE”. Questo marchio garantisce che il dispositivo in oggetto ha i requisiti di conformità richiesti.

 

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