Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di garantire condizioni di sicurezza per i propri dipendenti
«L’imprenditore è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
È la previsione dell’art. 2087 del codice civile, uno dei pilastri del nostro sistema di prevenzione e sicurezza. Il datore ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza di tutti i propri lavoratori, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda. Anche la ditta individuale con un solo dipendente è obbligata a rispettare tutte le norme di sicurezza.
Le modalità operative sono previste nel d.lgs. n. 81 del 2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro.
È l’acronimo per Documento di Valutazione dei Rischi ed è disciplinato dal Testo Unico sulla Sicurezza. Si tratta di un documento in cui sono esposte tutte le attività svolte dall’azienda, sono individuati e valutati i rischi per la salute connessi allo svolgimento di tali attività e le azioni previste per limitare il rischio di infortuni.
È innanzitutto un monitoraggio del sistema produttivo e dei possibili rischi per la salute dei lavoratori addetti a ciascuna unità produttiva. Una volta individuati i rischi, il documento descrive le azioni pratiche da eseguire per azzerare o limitare il rischio per la salute dei lavoratori.
Il contenuto del DVR è previsto inderogabilmente dalla legge. Vediamo i principali elementi che il documento deve contenere:
Ci sono due diverse modalità di elaborazione del DVR: la maggior parte delle aziende fino a 10 lavoratori può utilizzare la procedura standardizzata, ossia utilizzare dei moduli e software già predisposti dal Ministero del Lavoro.
Per tutte le aziende con oltre 50 dipendenti è invece obbligatoria la procedura ordinaria. Infine, le aziende che occupano tra 11 e 50 dipendenti, possono scegliere una delle due modalità.
Non è sufficiente predisporre il DVR una sola volta, ma è obbligatorio aggiornarlo in determinate occasioni. Il datore di lavoro sarebbe obbligato a revisionarlo periodicamente, adempiendo all’obbligo generale di tutela della salute dei propri lavoratori.
La legge prevede poi dei casi in cui è obbligatorio l’immediato aggiornamento del DVR:
L’aggiornamento e la rielaborazione del DVR devono essere effettuati entro 30 giorni dall’avveramento di una delle suddette ipotesi e l’azienda deve darne opportuna comunicazione.
Il DVR è uno strumento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questo motivo l’eventuale mancata predisposizione del DVR è punita severamente.
Le recenti modifiche normative hanno previsto che la mancata predisposizione del DVR è considerata «grave violazione» ed è punita con la sospensione dell’attività produttiva dell’impresa.
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