Decreto fiscale: novità in materia di sicurezza sul lavoro

(foto Shutterstock)

Dal 22 ottobre è sufficiente una sola grave violazione per la sospensione dell’attività di impresa

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, detto «decreto fiscale», oltre alle misure fiscali e in materia di lavoro ha introdotto una serie di disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore già dal 22 ottobre

Anche in seguito ai recenti episodi, le nuove regole mirano ad aumentare e a garantire la sicurezza sul lavoro e a ridurre il numero degli infortuni, attraverso maggiori controlli, sanzioni più severe e una maggiore sinergia tra tutti gli enti preposti ai controlli.

Controlli: maggiori poteri all’Ispettorato e mille ispettori in più 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si affianca alle aziende sanitarie locali (Asl) nella vigilanza sull’applicazione delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; inoltre, sono estese all’Ispettorato le competenze nel coordinare la vigilanza. Gli ispettori dell’INL potranno vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza, non più solo in ambiti predefiniti, ma in ogni tipologia di settore.

All’estensione delle competenze attribuite all’Ispettorato si accompagna una importante campagna di reclutamento con 1.024 nuove assunzioni ed investimenti per nuove dotazioni informatiche per quasi 4 milioni di euro. 

Sanzioni più severe e sospensione dell’attività di impresa

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021  interviene anche sull’apparato sanzionatorio, modificando il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. Le nuove sanzioni sono in vigore dal 22 ottobre 2021. La novità più importante: la sospensione dell’attività non è più discrezionale, ma è un atto dovuto nel caso ricorrano i presupposti previsti dalla legge e non è più richiesta la reiterazione della violazione, ma è sufficiente anche una sola infrazione.

L’elenco delle violazioni che comportano la sospensione 

In attesa che venga approvato uno specifico decreto ministeriale, le violazioni gravi, che comportano la sospensione dell’attività, sono indicate nell’Allegato 1  al decreto fiscale: tra i più importanti, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata nomina del responsabile per la prevenzione e la protezione, e altre violazioni relative a specifici rischi.

Oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’Ispettorato «può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro».  Nel caso in cui l’imprenditore non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività, il nuovo decreto prevede l’arresto fino a sei mesi. 

Le ipotesi di revoca della sospensione e ripresa dell’attività

L’azienda che ha dovuto chiudere in seguito all’accertamento di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, può chiedere la revoca del provvedimento e riprendere ad operare in questi casi:

  • quando viene accertato il ripristino e il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • quando vengono rimosse le conseguenze pericolose delle violazioni accertate in precedenza;
  • quando vi è il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

 

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