La parola "mobbing" ha origine dal verbo inglese "to mob" (attaccare con violenza) ed è stata coniata dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere nel regno animale comportamenti violenti tra individui della stessa specie, finalizzati a cacciare un membro del gruppo.
Negli ultimi anni questo fenomeno ha assunto importanza anche all’interno dei contesti lavorativi.
Il termine mobbing sul lavoro è stato introdotto dallo psicologo tedesco Heinz Leymann per definire una serie di comportamenti aggressivi e frequenti rivolti a un lavoratore da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi. Harald Ege, psicologo del lavoro e collaboratore di Heinz Leymann, ha in seguito introdotto questo concetto in Italia, descrivendolo come:
Capiamo quindi da queste due definizioni come il mobbing sul lavoro vada ben oltre la presenza di forme di stress e conflittualità professionali che talvolta possono nascere tra colleghi o tra lavoratore e datore di lavoro. Seppur offensive o sgradevoli, alcune condotte estemporanee non possono essere considerate una forma di mobbing.
Per parlare di mobbing, è richiesta la compresenza di tutti questi presupposti:
I casi più frequenti sono:
Se sei testimone di illeciti all’interno della tua azienda, puoi ricorrere al whistleblowing, ovvero alla segnalazione di questi comportamenti. In questi casi, la legge ti garantisce il diritto alla tutela e alla riservatezza, dunque non devi temere di incorrere in episodi di mobbing o in eventuali ritorsioni.
Il mobbing sul posto di lavoro non è un fenomeno sempre uguale a se stesso. A seconda di chi lo crea e chi lo subisce, il mobbing viene infatti inquadrato in quattro diverse tipologie:
L’autore dei comportamenti va incontro a una responsabilità penale: chi fa mobbing sul posto di lavoro commette – a seconda dei casi – reati di molestie, ingiurie e, nei casi più gravi, atti persecutori (stalking). Il mobber, inoltre, può essere coinvolto in un procedimento disciplinare da parte dell’azienda, che può portare al licenziamento. Anche l’azienda è responsabile di tali condotte: sul datore di lavoro grava l’obbligo di garantire la tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti anche se i comportamenti illeciti sono commessi da collaboratori in danno dei colleghi.