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Mobbing sul lavoro

In questa sezione raccogliamo tutti gli approfondimenti e le novità su questo tema preparate dai nostri esperti di diritto del lavoro, con particolare focus sulle tutele a favore del lavoratore che subisce delle condotte di mobbing.

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La parola "mobbing" ha origine dal verbo inglese "to mob" (attaccare con violenza) ed è stata coniata dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere nel regno animale comportamenti violenti tra individui della stessa specie, finalizzati a cacciare un membro del gruppo.

Negli ultimi anni questo fenomeno ha assunto importanza anche all’interno dei contesti lavorativi.

Mobbing sul lavoro: significato

Il  termine mobbing sul lavoro è stato introdotto dallo psicologo tedesco Heinz Leymann per definire una serie di comportamenti aggressivi e frequenti rivolti a un lavoratore da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi. Harald Ege, psicologo del lavoro e collaboratore di Heinz Leymann, ha in seguito introdotto questo concetto in Italia, descrivendolo come:

  • una forma di terrore psicologico sul luogo di lavoro;
  • e uno stato di conflitto sistematico e persistente diretto a emarginare o escludere un lavoratore dal contesto lavorativo.

Capiamo quindi da queste due definizioni come il mobbing sul lavoro vada ben oltre la presenza di forme di stress e conflittualità professionali che talvolta possono nascere tra colleghi o tra lavoratore e datore di lavoro. Seppur offensive o sgradevoli, alcune condotte estemporanee non possono essere considerate una forma di mobbing. 

Per parlare di mobbing, è richiesta la compresenza di tutti questi presupposti:

  1. molteplicità e sistematicità dei comportamenti (un solo episodio non è sufficiente per parlare di mobbing);
  2. durata della condotta (le azioni spiacevoli devono accadere in un contesto temporale allargato e non concentrato in poco tempo);
  3. finalità vessatoria (i comportamenti devono avere lo scopo di isolare il collega);
  4. pregiudizio alla salute del soggetto mobbizzato: va dimostrato che i comportamenti vessatori hanno provocato un danno alla salute del lavoratore “vittima”.

I casi più frequenti sono:

  • attacchi personali: limitare la possibilità di espressione, interrompere continuamente, fare critiche e rimproveri costanti;
  • isolamento sistematico, spesso accompagnato dal divieto di proferire parola al mobbizzato;
  • mutamenti delle mansioni: rimozione dalle mansioni inizialmente assegnate, assegnazione a mansioni al di sotto della capacità del mobbizzato e adibizione a mansioni nocive;
  • attacchi alla reputazione: calunnie, parolacce, umiliazioni, pettegolezzi e ridicolizzazione dei difetti;
  • violenze e minacce fisiche o a sfondo sessuale.

Se sei testimone di illeciti all’interno della tua azienda, puoi ricorrere al whistleblowing, ovvero alla segnalazione di questi comportamenti. In questi casi, la legge ti garantisce il diritto alla tutela e alla riservatezza, dunque non devi temere di incorrere in episodi di mobbing o in eventuali ritorsioni.

Mobbing sul posto di lavoro: quattro tipologie

Il mobbing sul posto di lavoro non è un fenomeno sempre uguale a se stesso. A seconda di chi lo crea e chi lo subisce, il mobbing viene infatti inquadrato in quattro diverse tipologie:

  1. mobbing verticale o bossing quando nasce da parte del datore di lavoro;
  2. mobbing orizzontale quando è realizzato dai colleghi;
  3. mobbing misto quando è perpetrato da entrambi contemporaneamente;
  4. mobbing verticale ascendente quando sono i sottoposti a “maltrattare” il proprio superiore.

L’autore dei comportamenti va incontro a una responsabilità penale: chi fa mobbing sul posto di lavoro  commette – a seconda dei casi – reati di molestie, ingiurie e, nei casi più gravi, atti persecutori (stalking). Il mobber, inoltre, può essere coinvolto in un procedimento disciplinare da parte dell’azienda, che può portare al licenziamento. Anche l’azienda è responsabile di tali condotte: sul datore di lavoro grava l’obbligo di garantire la tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti anche se i comportamenti illeciti sono commessi da collaboratori in danno dei colleghi.