Sicurezza sul lavoro e sospensione attività imprenditoriale

(foto Shutterstock)

Sanzioni più severe per le aziende che non rispettano gli obblighi relativi a formazione sicurezza sul lavoro

Con il Decreto Fiscale di fine 2021, il Governo ha modificato la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state inasprite le sanzioni e sono state ampliate le competenze dell’Ispettorato del Lavoro. Tra le misure più importanti c’è la sanzione della sospensione dell’attività in caso di omessa formazione e addestramento dei lavoratori impiegati in determinati settori produttivi. 

Obbligo di formazione dei lavoratori, e addestramento 

L’Ispettorato con la circolare numero 4 del 9 dicembre 2021 ha fornito alcune indicazioni sulla sanzione della sospensione dell’attività lavorativa per mancata formazione e addestramento in tema di sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato ha chiarito che la sanzione si applica in tutti i casi in cui siano obbligatori sia la formazione, sia l’addestramento. 

Quali sono i casi più frequenti? Innanzitutto, tutti i settori produttivi (vedi elenco) in cui il lavoratore utilizza particolari attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru (a torre, mobile, su autocarro), carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra.

 L’utilizzo dei DPI, dispositivi di protezione individuale

L’obbligo di formazione ed addestramento riguarda anche l’utilizzo dei DPI, i dispositivi di protezione individuali, nei contesti produttivi più ad alto rischio di infortunio sul lavoro.

Sono i cosiddetti DPI di «terza categoria»:  vi rientrano, ad esempio, i dispositivi che proteggono da gas e sostanze nocive, da scosse elettriche e lavoro sotto tensione, oppure da temperature molto basse o molto alte e quelli che proteggono dai danni all’udito.

Inoltre, sono tenuti ad una precisa formazione e addestramento tutte le aziende che operano con lavoratori impiegati nel montaggio e nello smontaggio di ponteggi o che lavorano in altezza.

Formazione e addestramento anche per la movimentazione manuale dei carichi

È questa una delle ipotesi più ricorrenti: in tutti i casi in cui il lavoratore sia impegnato nella movimentazione manuale dei carichi è obbligatoria sia una formazione teorica sia un addestramento pratico. L’ispettorato ha precisato che si deve avere riguardo alle mansioni di fatto svolte, indipendentemente da quanto riportato nella lettera di assunzione.

Sanzione sospensione attività imprenditoriale

Se nel corso dei controlli l’Ispettorato accerta la violazione degli obblighi di formazione e addestramento, irroga la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale. È una delle novità più importanti: anche una singola violazione può comportare la chiusura dell’attività.

La sospensione non riguarda tutta l’azienda, ma in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni.  

La revoca della sospensione e la ripresa dell’attività

Cosa può fare l’azienda per riprendere a lavorare? Deve immediatamente adempiere agli obblighi formativi e di addestramento. Nella propria circolare, l’Ispettorato ha precisato che la sospensione può essere revocata se l’azienda dimostra la prenotazione della formazione, oltre al pagamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

Nel frattempo però, i lavoratori, per i quali è stata accertata l’omessa formazione, non possono essere adibiti a tali mansioni.

 

 

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