A che età si può iniziare a lavorare?

quando si inizia a lavorare
(foto Shutterstock)

Si può iniziare a lavorare quando si è concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non prima di aver compiuto 16 anni, salvo deroghe

Qual è l’età minima per lavorare 

In Italia, l’età minima per lavorare è fissata a 16 anni, a condizione che il minore abbia assolto l’obbligo scolastico. Questo significa che da che età si può lavorare dipende anche dal completamento del ciclo di istruzione obbligatoria, che di norma si conclude intorno ai 16 anni.

Tuttavia, se vuoi sapere a che età si può iniziare a lavorare, devi sapere che la risposta può variare in alcuni casi particolari: ad esempio, dai 15 anni è possibile svolgere attività lavorative nel contesto dell’apprendistato per la qualifica professionale. Sono previste delle eccezioni anche per attività culturali, artistiche o pubblicitarie, purché autorizzate e regolamentate. 

Il datore di lavoro ha specifici obblighi, come garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e assicurarsi che le mansioni siano adeguate all’età del minore. Inoltre, è tenuto a informare il minore e la famiglia sui rischi legati all’attività lavorativa. Le norme mirano a tutelare i giovani lavoratori e a garantire un equilibrio tra lavoro e istruzione.

Età lavorativa minima: eccezioni sotto i 15 anni 

Bambini e adolescenti possono, in deroga al divieto, lavorare anche se hanno meno di 16 anni in determinati casi:

  • per svolgere un apprendistato di primo livello;
  • per svolgere lavori per attività culturali, artistichesportive o pubblicitarie nello spettacolo previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale e comunque con l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In ogni caso, a prescindere dalle deroghe, gli adolescenti devono sempre essere impiegati in attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

È obbligatoria la visita medica preliminare allo svolgimento dell’attività lavorativa che stabilisca l’idoneità fisica alla mansione.

Un minore può sottoscrivere un contratto di lavoro?

Un minorenne che ha compiuto almeno 16 anni può validamente sottoscrivere un contratto di lavoro senza bisogno dell’assistenza o della rappresentanza da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo perché, anche se non ha ancora la piena capacità di agire (che si acquisisce con la maggiore età), il minore possiede la capacità lavorativa, riconosciuta dalla legge in ambito contrattuale.

Come viene disciplinato il lavoro minorile dalla legge? 

In Italia il lavoro minorile è vietato, salvo in alcuni casi per cui esistono specifiche leggi a tutela dei lavoratori, così come stabilito dall’art. 37 della Costituzione. La normativa sul lavoro minorile è prevista dalla Legge 977 del 1967, più volte modificata nel corso degli anni, soprattutto nella parte riguardante il limite di età per poter cominciare a lavorare.

Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, si poteva iniziare a lavorare a 15 anni, poi è stato previsto un ulteriore requisito che ha fatto alzare l’età minima a 16 anni

Dunque, la situazione del lavoro minorile in italia è la seguente: dal 2016 solo chi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e ha compiuto 15 anni può lavorare.

La legge distingue i minori in due modi:

  • bambini: minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico. In Italia l’obbligo scolastico dura 10 anni e comincia a 5 o a 6 anni;
  • adolescenti: minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico.

Lavoro minorile e orario di lavoro

Esistono regole speciali per i lavoratori minorenni. Il datore di lavoro deve attuare specifiche misure di sicurezza, anche sulla base di una preliminare valutazione dei rischi rispetto all’attività che andrà a svolgere il minore, e limitare l’attività lavorativa nel rispetto di fasce orarie, limiti e pause.

Con riferimento all’orario di lavoro, ci sono specifiche previsioni sulla prestazione lavorativa massima, sulle pause, riposo e ferie. Vediamo nel dettaglio le misure sull’orario dei lavoratori minorenni.

Limite giornaliero massimo

  • minori di 16 anni, non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali;
  • minori tra i 15 e i 16 anni in apprendistato, non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali;
  • minori tra i 16 e i 18 anni, non superiore a 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Pause

  • per i minori di 18 anni, dopo 4 ore e 30 minuti di prestazione continuativa spetta un riposo intermedio di almeno 1 ora riducibile a 30 minuti dai contratti collettivi o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Riposo settimanale

  • minori di 18 anni2 giorni di riposo consecutivi riducibili a 36 ore.

Ferie

  • minori di 16 anni, 30 giorni all’anno;
  • tra i 16 e i 18 anni, minimo 20 giorni.

I minori possono svolgere lavoro notturno?

Di regola, il lavoro notturno è vietato per i lavoratori minorenni. Può essere svolto solo in particolari situazioni, ossia:

  • prestazione temporanea che non ammette ritardo;
  • impossibilità di avere lavoratori maggiorenni;
  • riposo compensativo entro tre settimane.

Esistono lavori vietati ai minori?

La legge stabilisce che i minorenni non possono essere impiegati in attività lavorative pericolose o che comportino l’esposizione a determinati fattori di rischio. L’elenco completo delle lavorazioni vietate ai minori è riportato nell’allegato 1 del D.Lgs. 345/1999, che integra e modifica la Legge 977/1967 sul lavoro minorile.

Tra le attività espressamente vietate troviamo, ad esempio:

  • lavori in miniera o in fonderia;
  • la lavorazione del tabacco;
  • l’impiego in celle frigorifere;
  • mansioni che prevedono il contatto con sostanze cancerogene, materiali esplosivi, liquidi infiammabili o agenti biologici pericolosi.

Un altro divieto importante è quello previsto dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dove viene detto che i minorenni non possono somministrare bevande alcoliche nei pubblici esercizi, neanche se assunti regolarmente.

 

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