Si può iniziare a lavorare quando si è concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non prima di aver compiuto 16 anni. Ci sono però anche delle deroghe, scopriamo quali
In Italia il lavoro minorile è vietato, salvo che in alcuni casi per cui esistono specifiche leggi a tutela dei lavoratori, così come stabilito dall’art. 37 della Costituzione. Prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 si poteva iniziare a lavorare a 15 anni, poi è stato previsto un ulteriore requisito che ha fatto alzare l’età minima a 16 anni: dal 2016 solo chi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e ha compiuto 15 anni può lavorare.
La legge distingue i minori come:
I bambini possono, in deroga al divieto, lavorare anche se hanno meno di 16 anni in determinati casi:
In ogni caso, a prescindere dalle deroghe, i bambini devono sempre essere impiegati in attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
È obbligatoria la visita medica preliminare allo svolgimento dell’attività lavorativa che stabilisca l’idoneità fisica alla mansione.
Sì. Il datore di lavoro deve attuare specifiche misure di sicurezza, anche sulla base di una preliminare valutazione dei rischi rispetto all’attività che andrà a volgere il minore, e limitare l’attività lavorativa nel rispetto di fasce orarie, limiti e pause.
Prestazione lavorativa massima:
Pause:
Riposo settimanale:
Ferie:
Di regola, il lavoro notturno è vietato.