Quando si può iniziare a lavorare?
In Italia il lavoro minorile è vietato, salvo che in alcuni casi per cui esistono specifiche leggi a tutela dei lavoratori, così come stabilito dall’art. 37 della Costituzione. Prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 si poteva iniziare a lavorare a 15 anni, poi è stato previsto un ulteriore requisito che ha fatto alzare l’età minima a 16 anni: dal 2016 solo chi ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e ha compiuto 15 anni può lavorare.
La legge distingue i minori come:
- bambini: minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico;
- adolescenti: minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico.
Quali deroghe sono previste?
I bambini possono, in deroga al divieto, lavorare anche se hanno meno di 16 anni in determinati casi:
- per svolgere un Apprendistato di primo livelloContratto "a causa mista" che consente a chi ha tra i 15 e i 25 anni di frequentare un percorso di formazione professionale o istruzione per conseguire un titolo di studio e, contemporaneamente, di lavorare per apprendere un mestiere. More;
- per svolgere lavori per attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie nello spettacolo previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale e comunque con l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In ogni caso, a prescindere dalle deroghe, i bambini devono sempre essere impiegati in attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
È obbligatoria la visita medica preliminare allo svolgimento dell’attività lavorativa che stabilisca l’idoneità fisica alla mansione.
Esistono regole speciali per i lavoratori minorenni?
Sì. Il datore di lavoro deve attuare specifiche misure di sicurezza, anche sulla base di una preliminare valutazione dei rischi rispetto all’attività che andrà a volgere il minore, e limitare l’attività lavorativa nel rispetto di fasce orarie, limiti e pause.
Prestazione lavorativa massima:
- minori di 16 anni, non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali;
- minori tra i 15 e i 16 anni in apprendistato, non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali;
- minori tra i 16 e i 18 anni, non superiore a 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Pause:
- per i minori di 18 anni, dopo 4 ore e 30 minuti di prestazione continuativa spetta un riposo intermedio di almeno 1 ora riducibile a 30 minuti dai contratti collettivi o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Riposo settimanale:
- minori di 18 anni, 2 giorni di riposo consecutivi riducibili a 36 ore.
Ferie:
- minori di 16 anni, 30 giorni all’anno;
- tra i 16 e i 18 anni, minimo 20 giorni.
Di regola, il lavoro notturno è vietato.