Si può registrare una conversazione?

Si può registrare una conversazione
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Scopri le normative, i vincoli e i limiti legali per la registrazione di conversazioni telefoniche

Registrare una telefonata o una conversazione: la norma legislativa e le possibili eccezioni

A livello normativo, le telefonate rientrano tra i “dati” personali protetti dalla privacy, poiché contengono pensieri ed espressioni di un’altra persona. Il riferimento principale è il GDPR, il Regolamento (UE) 679/2016, che tutela la privacy all’interno degli Stati membri e impone, in generale, il consenso della persona per il trattamento dei dati.

Registrare una conversazione senza il consenso dell’interlocutore non è legale. In pratica, puoi utilizzare un video o una registrazione solo se la persona coinvolta ha dato il suo consenso. In caso contrario, registrare qualcuno a sua insaputa è un reato.

Ci sono però alcune eccezioni. Se la richiesta di consenso compromette il tuo diritto di difesa, la legge può consentire comunque la registrazione. È il caso, ad esempio, di un lavoratore che voglia documentare una minaccia o un comportamento illecito da parte del superiore.

I giudici si sono più volte espressi sulla questione, e la Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso può non essere necessario quando la registrazione è finalizzata a far valere un diritto in giudizio. In queste situazioni, è necessario bilanciare la tutela della privacy con il diritto alla difesa.

Registrare una conversazione in ufficio, quindi, è generalmente vietato, a meno che non sia una registrazione occasionale e giustificata da esigenze concrete di tutela giuridica.

È legale registrare una conversazione senza consenso? I limiti e le deroghe riconosciute dalla legge

Di norma non puoi registrare conversazioni o telefonate con colleghi o superiori: farlo rappresenta una violazione della privacy e può avere conseguenze anche penali. La registrazione non autorizzata può integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall’articolo 615-bis del Codice Penale.

Ci sono però delle eccezioni. In alcuni casi, registrare una conversazione è legittimo: accade quando la registrazione serve a esercitare il tuo diritto di difesa. Per esempio, puoi farlo se sei vittima di ricatti, minacce o pressioni illecite da parte di un superiore.

Anche in queste situazioni, però, devi usare attenzione: non è mai ammesso registrare indiscriminatamente tutte le telefonate o gli incontri di lavoro. Se lo fai senza un motivo specifico e documentabile, potresti comunque violare la legge.

Dunque, la registrazione può essere consentita solo in circostanze ben precise. Farlo in modo sistematico o “preventivo”, senza un’effettiva esigenza di tutela, resta un comportamento illecito.

Quali sono i limiti di utilizzo delle registrazioni?

Nonostante, come abbiamo detto, in alcuni casi sia effettivamente possibile registrare ed utilizzare le conversazioni anche senza il consenso dell’interessato, quali sono i limiti concreti da tenere in considerazione? La legge non indica espressamente vincoli e condizioni, ma è comunque possibile ricavare delle “regole generali” dalle passate pronunce di merito e legittimità.

Ecco alcune esempi:

  • la registrazione può riguardare anche un soggetto che non è parte del giudizio, a patto che sia necessaria per far valere o difendere un diritto;
  • il periodo di registrazione dovrà riguardare solo “il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”;
  • la registrazione deve essere pertinente, cioè legata in modo oggettivo alla circostanza per cui viene utilizzata, anche se non risulta decisiva.

La registrazione può essere ammessa non solo per la difesa in giudizio, ma anche per la tutela stragiudiziale di un diritto. Come ribadito dalla Corte di Cassazione, il diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione vale anche per chi non è ancora parte di un procedimento.

Valgono le registrazioni come prova?

Sì, le registrazioni possono avere valore come prova. Ma quale valore probatorio viene loro attribuito?

Secondo quanto previsto dall’articolo 2712 del Codice Civile, le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in generale, qualsiasi rappresentazione meccanica di fatti o cose costituiscono piena prova degli stessi, a meno che la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o agli oggetti rappresentati.

In altre parole, una registrazione vale come prova finché chi la contesta non fornisce elementi che ne mettano in dubbio l’autenticità o l’attendibilità. È infatti possibile che il contenuto sia stato manipolato, che la voce registrata non corrisponda alla persona indicata oppure che alcune frasi siano state estrapolate da un contesto diverso.

In questi casi, la persona contro cui viene prodotta la registrazione ha la possibilità di disconoscerla, ma deve farlo in modo tempestivo e circostanziato, indicando i motivi per cui non ritiene valida la prova. Solo a queste condizioni la registrazione perde il valore probatorio pieno previsto dalla legge.

 

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