Focus su quali sono le tutele per i lavoratori domestici, su quali sono i rimborsi, e le indennità
Il c.d. «pacchetto Covid» prevede per i lavoratori domestici il riconoscimento di un’indennità giornaliera da ricovero o quarantena, il rimborso per l’acquisto di materiale sanitario per le visite mediche e molti altri strumenti di tutela. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2022.
Cassa Colf è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti domiciliari). È stato istituito con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale.
Offre assistenza sanitaria integrativa, ossia servizi, prestazioni e rimborsi che si aggiungono a quelli offerti dal servizio sanitario nazionale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi e di iscrivere il dipendente a Cassa Colf e di pagare i contributi a favore del fondo.
Riguarda oltre 1 milione di lavoratori domestici.
In aggiunta alla propria offerta di servizi ordinari, Cassa Colf ha previsto uno specifico pacchetto a favore dei lavoratori domestici che sono stati contagiati dal virus o hanno dovuto osservare un periodo di quarantena/isolamento.
Ecco le misure:
Nel caso in cui, la lavoratrice ricoverata o in isolamento, conviva con un figlio minore, ha diritto ad una ulteriore indennità di 40 euro per ciascun giorno di ricovero/isolamento, fino ad un massimo di 14 giorni all’anno.
La lavoratrice ha diritto al rimborso delle visite mediche, anche domiciliari, e degli interventi effettuati o sostenuti per contrastare la pandemia.
Per le visite e gli interventi dovuti al contagio è previsto un rimborso di 100 euro annui, anche se effettuati presso strutture private.
Rimane fermo il diritto della dipendente di richiedere il rimborso per le visite specialistiche
Per quanto riguarda l’acquisto di dispositivi medici per la cura domiciliare (farmaci, saturimetro, ossigeno), Cassa Colf riconosce un rimborso di 200 euro.
Per chiedere le indennità o i rimborsi la lavoratrice deve conservare alcuni documenti.
Per le indennità da isolamento e quarantena, è necessario rispettivamente il referto del tampone positivo e il certificato medico che dispone la quarantena.
Invece, per l’ulteriore indennità dovuta in caso di convivenza con figlio minore, serve l’autocertificazione dello stato di famiglia.
La richiesta delle indennità e dei rimborsi deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 aprile 2022.
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