L’aspettativa non retribuita è un tipo di congedo per astenersi dal lavoro in caso di gravi motivi personali o di salute. Vediamo come funziona
Nel quotidiano può accadere che il lavoratore abbia bisogno di astenersi dal lavoro per motivi personali oppure per accudire il coniuge o un familiare con problemi di salute.
In questi casi è bene ricordare che, in aggiunta a quanto previsto dal nostro ordinamento per la tutela della malattia e della disabilità, si può richiedere anche un congedo definito “aspettativa non retribuita”.
Come ci dice la parola stessa, in questo periodo non si percepisce la retribuzione, ma si ha solo diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ciò vuol dire che, al proprio ritorno, il dipendente dovrà essere collocato nella medesima funzione e nel medesimo reparto cui era adibito in precedenza.
La procedura per fare domanda è molto semplice, ma esistono comunque delle regole da rispettare, come ad esempio la durata massima, la sussistenza di “gravi motivi” e i divieti che conseguono alla richiesta.
Ma di cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme.
L’aspettativa può essere richiesta per diversi motivi. La legge specifica in modo chiaro le situazioni che legittimano la domanda da parte del lavoratore e sono:
Si tratta di situazioni precise per le quali, data l’importanza e rilevanza sociale, il legislatore ha voluto garantire una tutela aggiuntiva.
Attenzione: se durante questo periodo fosse necessario sottoporsi a visite mediche che però non sono connesse a quanto sopra elencato, allora non si parla di aspettativa non retribuita. Si applicheranno, infatti, le regole generali previste a livello di contrattazione collettivaÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More o aziendale in tema di tutela della salute.
Come abbiamo specificato in precedenza, l’aspettativa può essere concessa in presenza di una specifica condizione propria o di un parente per la quale è necessario un impegno costante e una partecipazione attiva all’interno del nucleo familiare.
Nello specifico intendiamo:
Come è possibile notare, si tratta di motivi eccezionali che non vanno confusi con quelli che danno diritto ai periodi di congedo retribuiti o ai congedi straordinari previsti dalla legge 104.
Attenzione: i familiari meritevoli di assistenza sono il convivente, il coniuge, i parenti o gli affini disabili entro il 3° grado, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri e infine i fratelli e le sorelle.
Il dipendente può richiedere al massimo 2 anni di congedo per tutta la vita lavorativa.
In questo arco temporale sono compresi anche i giorni festivi e non lavorativi.
Salta subito all’occhio che non è possibile godere di un’astensione di durata pari al tempo necessario alla guarigione clinica o al superamento della patologia.
Per superare questo problema, la legge prevede la possibilità di frazionare il periodo in base alle necessità del singolo o della famiglia. Proprio per questo motivo, le frazioni di mese vengono sommate tra loro fino a raggiungere un mese della durata di 30 giorni.
Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro è “congelato” in tutti i sensi: il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e quindi non ci sono importi utili per la formazione della base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali.
Questo periodo non viene nemmeno considerato nel calcolo dell’anzianità di servizio e non consente al lavoratore di svolgere alcun tipo di lavoro diverso da quello da cui si sta astenendo.
Il datore di lavoro, invece, ha il divieto di procedere con il licenziamento perché l’obiettivo dell’aspettativa è quello di permettere al lavoratore che ha bisogno di un periodo di pausa di mantenere il posto di lavoro.
Non esiste un metodo unico per fare domanda. Sono i CCNL, infatti, a disciplinare le procedure di richiesta e concessione del congedo.
Qualora all’interno del Contratto non ci siano indicazioni in merito, il datore di lavoro è comunque tenuto a raccogliere la richiesta del lavoratore e a esprimersi entro 10 giorni, comunicando l’esito al diretto interessato.
Resta la regola per cui, se il congedo è richiesto per particolari patologie sanitarie, il lavoratore ha l’obbligo di documentarle attraverso i certificati del Sistema Sanitario Nazionale, del medico specialista o di una qualsiasi struttura sanitaria.
Attenzione: a meno che non sia fissata una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare al lavoro anche prima del termine, anticipando l’intenzione al proprio datore di lavoro.
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