Quando un lavoratore si ammala deve giustificare la malattia al proprio datore di lavoro fornendo il certificato di malattia tempestivamente, seguendo le direttive aziendali, o le disposizioni del contratto collettivo applicato in azienda: questo adempimento può essere rispettato anche comunicando il numero di protocollo univoco del certificato (PUC) relativo al certificato medico emesso.
Il numero di protocollo univoco del certificato (PUC) del certificato medico solitamente si trova in testa al certificato, questo numero consente al datore di lavoro e all’INPS di identificare ogni singolo evento collegato al lavoratore. Il datore di lavoro, con il numero di protocollo, può trovare il certificato medico e scaricarlo dall’apposita sezione del sito dell’INPS.
Dal 2010 il certificato medico viene inviato direttamente dal medico, sia esso medico curante convenzionato con il SSN o della struttura sanitaria pubblica, in via telematica all’INPS; in questo modo l’Istituto viene a conoscenza della malattia e ne riconosce la relativa indennità.
L’invio telematico dei certificati medici può sostituire i documenti cartacei, tuttavia al lavoratore viene sempre rilasciata anche una copia cartacea da consegnare al datore di lavoro in cui non viene riportata la diagnosi ma solo i giorni di assenza.
Sì. Se durante la malattia ci si reca in un indirizzo diverso da quello della propria residenza o domicilio abituale è importante comunicarlo al datore di lavoro e denunciarlo all’INPS accedendo al sito istituzionale alla sezione “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo (VMC)”.
L’indirizzo di reperibilità verrà riportato anche in calce al certificato medico.
Se il medico non riesce ad inviare telematicamente il certificato medico il lavoratore dovrà provvedere lui stesso a inviare, in forma cartacea (salvo diverse istruzioni aziendali), il certificato medico al datore di lavoro e all’INPS (in questo caso, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).
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