Confermato il bonus per i lavoratori del settore del turismo, ora esteso anche al settore della somministrazione di alimenti e bevande
Stagione estiva o invernale, la domanda di personale per le strutture ricettive aumenta in modo esponenziale. Negli ultimi anni, però, trovare qualcuno che lavori in questo ambito non è così facile.
Per venire incontro sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, il governo ha deciso di confermare il “bonus turismo” per il periodo da gennaio a giugno 2024. Le somme erogate hanno la particolarità di non andare a concorrere alla formazione del reddito sulla base del quale vengono calcolate le imposte.
Si tratta di una misura introdotta con il precedente Decreto Lavoro (l’ex bonus estate) che è stata estesa anche ai lavoratori del settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Tramite questo incentivo, si mira a rendere più generosa la busta paga dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi quelli che operano negli stabilimenti termali, e dei lavoratori della ristorazione e pubblici esercizi.
Il bonus lavoratori turismo viene erogato come trattamento integrativo speciale se si hanno determinati requisiti che vedremo nel paragrafo successivo. Si tratta appunto di un’integrazione della retribuzione, una somma che viene aggiunta allo stipendio base. L’integrazione è legata esclusivamente alle ore notturne e straordinarie. Questo significa che non verrà erogato in misura fissa, ma varierà nell’arco dei mesi, in base a queste due particolari evenienze. Vediamo meglio le caratteristiche e le limitazioni di questo nuovo incentivo.
Il beneficio può essere goduto da tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che possiedano tutti i seguenti requisiti:
L’Agenzia delle Entrate, con una circolare dello scorso agosto, ha precisato che “ai fini del calcolo del limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, anche da più datori di lavoro,, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo etermale.”
Si fa riferimento a una quota pari al 15% del valore delle ore di lavoro straordinarioÈ l’attività lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro (in genere 40 ore settimanali). More e lavoro notturno svolto nelle giornate festive.
Per esempio, nell’arco del mese un lavoratore fa 20 ore di straordinari e 5 ore di lavoro notturno, sempre in un giorno festivo. La somma di queste ore comporterà il pagamento da parte del datore di lavoro, in via esemplificativa, di 300 euro.
Il lavoratore stagionale del turismo deve fare richiesta al proprio datore di lavoro e deve autocertificare di aver avuto, nell’anno di imposta 2023, un reddito inferiore a 40.000 euro. L’azienda riconosce l’integrazione in busta paga, versa i relativi importi, che poi compenserà con gli importi dovuti allo Stato.
Leggi anche: