La Corte di Cassazione ha esteso l’obbligo di indennizzo anche al di fuori delle cosiddette “malattie tabellate”
Depressione da lavoro e risarcimento: con la sentenza n. 29611 dell’11 ottobre 2022, la Corte di CassazioneÈ l’organo di vertice della magistratura ordinaria italiana e rappresenta l’ultimo grado di giudizio ricorribile. Ad essa spetta, in via definitiva, l’ultima parola sulla legittimità o meno di una sentenza. More ha annullato la decisione della Corte d’Appello che aveva negato l’indennizzo INAIL a un lavoratore.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, hai diritto all’indennizzo INAIL per tutte le malattie di origine professionale, anche se non rientrano nelle cosiddette “malattie tabellate” o tra i rischi specifici legati alla tua mansione.
La Cassazione ha chiarito che solo adottando questa interpretazione si rispetta il principio sancito dall’art. 38 della Costituzione, che tutela i lavoratori colpiti da malattia o infortunio, garantendo loro il diritto all’assistenza e al sostegno economico.
Spesso potresti confondere la malattia professionale con l’infortunio sul lavoro, ma si tratta di due situazioni distinte.
È importante capire la differenza tra le due:
Nel primo caso, il danno è immediato. Nel secondo, è il risultato di una “causa lenta”, e per riconoscerlo è necessario dimostrare il legame con l’attività lavorativa.
Un esempio pratico può aiutarti: se, lavorando in officina, ti rompi un dito mentre usi un macchinario, si parla di infortunio. Se invece, dopo anni di esposizione a fumi tossici, ti viene diagnosticata una malattia polmonare, si tratta di malattia professionale.
In entrambi i casi la causa è legata al lavoro, ma cambia il modo in cui si manifesta il danno alla salute.
Il Testo unicoL’insieme delle norme che disciplinano una specifica materia. Oltre al TU per la maternità, in tema di materie giuslavoristiche, sono di primaria importanza i testi unici sulla sicurezza sul lavoro e sull’assicurazione degli infortuni infortuni sul lavoro. More sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro prevede, in alcuni casi, una presunzione automatica sull’origine professionale di alcune malattie.
Si tratta delle cosiddette malattie tabellate: patologie collegate a specifiche mansioni, per le quali si presume che la causa sia l’attività lavorativa svolta. Queste malattie sono elencate in un’apposita tabella ufficiale, che viene aggiornata periodicamente in base agli studi medico-scientifici più recenti.
Nel valutare il nesso causaleÈ il motivo, tassativamente previsto dalla legge, che deve giustificare il rinnovo di un contratto a tempo determinato, pena la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. More, si distinguono diversi tipi di rischio:
Facciamo un esempio pratico: se nel tempo hai perso l’udito e lavoravi con mezzi meccanici per attività di martellatura, la legge presume che la causa sia professionale. In questi casi, non devi dimostrare nulla oltre alla presenza della malattia e al tipo di attività svolta: spetta all’INAIL riconoscere la prestazione, pagando indennità, indennizzi o rendite.
Se invece la tua malattia non è tra quelle tabellate, sarai tu a dover dimostrare che è stata causata dal lavoro, portando prove concrete del nesso tra attività e patologia.
La depressione rientra nelle tabelle INAIL? È una domanda interessante, perché dal riconoscimento come malattia tabellata derivano conseguenze importanti, come la presunzione dell’origine professionale della patologia. Tuttavia, la risposta è no: la depressione non è inclusa nelle tabelle INAIL.
Questo non significa che non puoi ottenere un indennizzo. Anche se la depressione non rientra tra le malattie tabellate, può comunque essere riconosciuta come malattia professionale, se dimostri che è riconducibile al tuo contesto lavorativo.
Secondo la giurisprudenza, nel nostro ordinamento tutte le patologie professionali – cioè legate a rischi derivanti dal lavoro – possono dare diritto all’indennizzo INAIL, anche se non sono tabellate.
Naturalmente, il vantaggio delle malattie tabellate è che non devi dimostrare il nesso di causalità tra malattia e lavoro: la legge presume automaticamente che esista, basandosi su dati statistici e studi medici.
Nel caso della depressione, invece, dovrai dimostrare tu stesso il legame tra malattia e contesto lavorativo per ottenere il riconoscimento e il risarcimento.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un lavoratore aveva chiesto un indennizzo per una depressione causata da un ambiente di lavoro ostile. L’INAIL aveva rifiutato il riconoscimento, sostenendo che la depressione non rientrava tra le malattie tabellate e non costituiva un rischio specifico della mansione svolta.
La Cassazione ha però ribaltato le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, riconoscendo la depressione come malattia professionale.
Secondo la Suprema Corte, oggi la tutela antinfortunistica si è ampiata anche al cosiddetto rischio specifico improprio: non solo a quello tipico e legato al lavoro materiale svolto, ma anche a quei rischi collegati alla prestazione, come appunto un ambiente ostile che può provocare danni psichici.
In altre parole, non è necessario che il rischio sia strettamente legato alla mansione tecnica, ma basta che sia in connessione con l’attività lavorativa svolta. Questo principio può aprire la strada al riconoscimento di forme di disagio psicologico legate al contesto lavorativo, anche se non previste in tabella.
Da questa apertura giurisprudenziale deriva una conseguenza importante: se riesci a dimostrare il nesso causale tra attività lavorativa e patologia, avrai diritto agli indennizzi da parte dell’INAIL, anche se la malattia non è tabellata.
Per ottenere il riconoscimento, dovrai allegare e dimostrare tre elementi fondamentali:
La Corte di Cassazione ha chiarito che sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche che derivano dal rischio lavorativo, anche se questo rischio riguarda l’organizzazione o le modalità con cui il lavoro viene svolto, e non solo la prestazione manuale o tecnica.
Secondo i giudici, infatti, il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, e per questo ogni forma di tecnopatia legata all’attività lavorativa deve essere coperta dall’assicurazione INAIL, anche fuori dalle tabelle ufficiali.
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