Come previsto per ogni altro infortunio sul lavoro, il lavoratore a cui sia occorso un infortunio in itinere deve provvedere a comunicare al datore di lavoro l’evento, e a trasmettere la documentazione che lo attesti. Uno degli obblighi del datore di lavoro in questo caso è procede alla denuncia di infortunio ed, eventualmente, anticipare l’indennità di infortunio per conto dell’INAIL.
Un infortunio in itinere è quello occorso nel normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Se si utilizzano le ordinarie modalità di spostamento, ad esempio, usando i mezzi pubblici o recandosi a piedi, la tutela per l’infortunio è garantita perché si verificano le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
L’INAIL tutela l’infortunio in itinere anche quando il lavoratore usa il proprio mezzo privato (come l’auto e lo scooter), ma ci sono delle condizioni: ciò che conta è che il mezzo sia effettivamente necessitato, cioè che non vi sia stata altra scelta per il lavoratore se non quella di usare il proprio mezzo di trasporto. I casi in cui l’INAIL può considerare necessitato il mezzo di trasporto personale sono ad esempio quando:
Se per andare al lavoro si usa una bicicletta, l’uso del mezzo privato è sempre considerato necessitato dall’INAL e quindi l’infortunio in itinere viene riconosciuto e tutelato.
L’INAIL non tutela gli infortuni in itinere avvenuti a causa di interruzioni o deviazioni del normale percorso.
Spesso accade che un lavoratore abbia più rapporti di lavoro o che si rechi alla propria abitazione per la consumazione del pasto perché non esiste una mensa aziendale; in questi casi l’INAIL tutela, comunque, l’infortunio occorso nei tragitti.
L’istituto interviene anche quando vi siano specifiche necessità e cioè quando l’interruzione o la deviazione siano:
L’INAIL non tutela mai l’infortunio quando: