Infortunio in itinere: cosa significa e cosa è possibile fare?

infortunio in itinere
(foto Shutterstock)

Cosa fare quando accade un infortunio in itinere? Scopri quando l’INAIL riconosce l’evento e quando no

L’infortunio in itinere riguarda gli incidenti che possono verificarsi mentre ti sposti tra casa e lavoro o viceversa. È una particolare tipologia di infortunio sul lavoro, che riconosce il rischio connesso agli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di impiego.

Questa forma di tutela è coperta dall’assicurazione obbligatoria INAIL, ma solo se vengono rispettati alcuni criteri. Ad esempio, il tipo di mezzo utilizzato e il tragitto compiuto devono essere strettamente legati alla tua attività lavorativa.

Conoscere i requisiti e la normativa che regolano l’infortunio in itinere è fondamentale per sapere come agire in caso di incidente e garantire i tuoi diritti.

Cosa si intende per infortunio in itinere

L’infortunio in itinere si verifica durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro. La tutela assicurativa INAIL è garantita se utilizzi modalità di spostamento ordinarie, come i mezzi pubblici o gli spostamenti a piedi, rispettando le finalità lavorative, la normalità del percorso e la compatibilità degli orari.

Per comprendere meglio il significato di infortunio in itinere, bisogna fare riferimento all’articolo 210 del D.P.R. 1124/1965, che estende la copertura assicurativa INAIL anche agli incidenti avvenuti durante il tragitto casa-lavoro.

La definizione di infortunio in itinere fa riferimento quindi ad un incidente in itinere per andare a lavoro, cioè durante il proprio tragitto.

Infortunio in itinere: quando è riconosciuto​ 

Perché un infortunio in itinere venga riconosciuto, devono essere rispettate precise condizioni stabilite dalla normativa. L’incidente deve verificarsi:

  • durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro;
  • lungo il percorso che collega due luoghi di lavoro, se hai più rapporti lavorativi;
  • durante lo spostamento tra il luogo di lavoro e quello in cui consumi abitualmente i pasti, in assenza di un servizio mensa aziendale.

Il riconoscimento dell’infortunio in itinere può riguardare diverse situazioni: il tragitto mattutino per andare al lavoro, quello serale per tornare a casa, o anche lo spostamento durante la pausa pranzo.

È importante sapere che non esiste un tempo massimo prestabilito entro cui l’incidente venga automaticamente considerato un infortunio in itinere. Ad esempio, non si può affermare che debba necessariamente avvenire entro un’ora dalla partenza da casa o dal luogo di lavoro. Ogni caso viene valutato in base alle sue specifiche circostanze.

Quand’è che l’INAIL non tutela l’infortunio in itinere?

L’INAIL non riconosce la tutela per gli infortuni in itinere che si verificano a causa di interruzioni o deviazioni non giustificate del normale tragitto. Tuttavia, se ti trovi in situazioni particolari, l’istituto può comunque garantire la copertura assicurativa.

L’INAIL tutela l’infortunio nei tragitti per esigenze specifiche, come:

  • disposizioni ricevute dal datore di lavoro;
  • deviazioni causate da eventi di forza maggiore, ad esempio un incidente stradale che porta a un cambio di percorso;
  • necessità essenziali e improrogabili, come soddisfare esigenze fisiologiche;
  • obblighi legati alla legge penale, come il soccorso a vittime di incidenti stradali.

Al contrario, l’INAIL non riconosce la tutela in questi casi:

  • l’incidente avviene al di fuori del tragitto abituale o a grande distanza rispetto all’orario lavorativo;
  • la deviazione dal percorso non ha una motivazione valida;
  • sono riscontrati consumo di alcol, droghe o psicofarmaci non prescritti;
  • hai scelto autonomamente di intraprendere un’azione che comporta un rischio maggiore (il cosiddetto rischio elettivo).

Cosa fare in caso di infortunio in itinere

Come previsto per ogni altro infortunio sul lavoro se subisci un infortunio in itinere devi comunicare al tuo datore di lavoro l’evento e trasmettere la documentazione che lo attesti. 

Uno degli obblighi del datore di lavoro in questo caso è procedere alla denuncia di infortunio ed, eventualmente, anticipare l’indennità di infortunio per conto dell’INAIL.

Risarcimento infortunio in itinere​: chi paga

Se hai subito un infortunio in itinere, il risarcimento è generalmente garantito dall’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Questo ente si occupa di offrirti una tutela economica in caso di incidente durante il tragitto casa-lavoro o viceversa, a condizione che l’incidente rispetti le condizioni previste dalla normativa.

Attenzione: è importante distinguere tra il risarcimento INAIL e l’assicurazione del mezzo. L’INAIL copre:

  • le spese mediche necessarie per il recupero;
  • un’indennità economica per il periodo in cui non puoi lavorare a causa dell’inabilità temporanea.

Tuttavia, l’INAIL non copre i danni materiali, come quelli al veicolo. Questi ultimi possono essere gestiti solo attraverso una polizza assicurativa privata, a seconda delle circostanze dell’incidente.

Infortunio in itinere con mezzo proprio: l’INAIL tutela l’evento? 

Se hai un infortunio in itinere durante il tragitto casa-lavoro e l’incidente causa danni all’auto, come funziona il risarcimento? È importante distinguere due aspetti: il risarcimento dell’infortunio per il lavoratore dipendente e il risarcimento per i danni all’auto.

L’INAIL tutela l’infortunio in itinere anche quando usi l’auto o lo scooter personale, ma solo se l’utilizzo del mezzo privato è considerato necessario. Questo succede, ad esempio, se:

  • il datore di lavoro richiede l’uso del mezzo per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici;
  • i mezzi pubblici non permettono di arrivare in orario;
  • i mezzi pubblici distano troppo dalla tua abitazione.

In questi casi, l’INAIL ti copre in quanto lavoratore dipendente fornendoti un’indennità economica e la copertura delle spese mediche, garantendoti un risarcimento per l’infortunio in itinere. Tuttavia, i danni all’auto o allo scooter derivanti dall’incidente durante il tragitto casa-lavoro non rientrano nella copertura dell’INAIL. Per il risarcimento di questi danni dovrai rivolgerti all’assicurazione del veicolo, in base alla polizza sottoscritta e alla dinamica dell’incidente.

Se subisci un infortunio in itinere e ci sono anche danni all’auto, è quindi fondamentale sapere che i due risarcimenti sono gestiti separatamente: l’INAIL si occupa della tua tutela, mentre l’assicurazione copre gli eventuali danni materiali causati dal sinistro.

Auto danneggiata nel parcheggio aziendale

Uno dei luoghi più frequenti in cui avvengono incidenti sono le aree di parcheggio. Questi episodi, di solito, sono di lieve entità, considerando le basse velocità raggiunte in questi spazi. 

Ma cosa succede in caso di auto danneggiata nel parcheggio aziendale? Questo caso non rientra tra gli infortuni in itinere, perché, come già spiegato, l’indennizzo dell’INAIL copre esclusivamente i danni alla capacità lavorativa e il danno biologico, ma non quelli agli oggetti coinvolti nell’incidente.

In situazioni di questo tipo, devi rivolgerti alle assicurazioni dei veicoli coinvolti o alle polizze private stipulate dai proprietari.

E se si usa una bicicletta per andare al lavoro?

L’utilizzo del mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro deve essere considerato necessario e indispensabile per poter rientrare tra le situazioni coperte dall’INAIL. 

La definizione di “necessario e indispensabile” può essere interpretata in diversi modi, ma in generale include quei casi in cui non esistono alternative praticabili, come l’assenza di mezzi pubblici adeguati o compatibili con gli orari lavorativi. In queste circostanze, l’uso del mezzo privato è riconosciuto e tutelato dall’INAIL.

Infortunio in itinere smart working: è riconosciuto?

Se lavori in smart working hai gli stessi diritti di chi lavora in presenza, inclusa la tutela sugli infortuni in itinere. Dunque se subisci un infortunio in smart working, sarai tutelato allo stesso modo se stai svolgendo la tua mansione lavorativa.

La normativa italiana sul lavoro agile, prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 81 del 2017, garantisce il diritto alla tutela per gli infortuni avvenuti durante il tragitto tra casa e il luogo scelto per svolgere l’attività lavorativa. Questa tutela si applica quando la scelta del luogo è motivata da necessità legate alla prestazione lavorativa o alla conciliazione tra vita privata e lavoro, e rispetta criteri di ragionevolezza.

 

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