Cosa fare quando accade un infortunio in itinere? Scopri quando l’INAIL riconosce l’evento e quando no
Un infortunio in itinere è quello occorso nel normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Se si utilizzano le ordinarie modalità di spostamento, ad esempio, usando i mezzi pubblici o recandosi a piedi, la tutela per l’infortunio è garantita perché si verificano le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. La definizione è offerta dall’art. 210 del D.Pr. 1124 del 1965 che riconosce la copertura assicurativa INAIL anche a tutti gli eventi che si verificano nel tragitto casa-lavoro.
Dal testo normativo si possono individuare quali sono i presupposti che consentono al lavoratore di vedersi riconosciuto l’incidente come infortunio in itinere.
L’incidente deve accadere:
Come previsto per ogni altro infortunio sul lavoro il lavoratore a cui sia occorso un infortunio in itinere deve comunicare al datore di lavoro l’evento, e trasmettere la documentazione che lo attesti.
Uno degli obblighi del datore di lavoro in questo caso è procedere alla denuncia di infortunio ed, eventualmente, anticipare l’indennità di infortunio per conto dell’INAIL.
Che cosa succede se l’incidente avviene utilizzando lo scooter o l’auto personale? L’INAIL tutela l’evento? La risposta è positiva: l’INAIL tutela l’infortunio in itinere anche quando il lavoratore usa il proprio mezzo privato (come l’auto e lo scooter), a condizione che l’utilizzo del mezzo sia effettivamente necessario, cioè che non ci sia altra scelta per il lavoratore se non quella di usare il proprio mezzo di trasporto.
Gli esempi in cui l’INAIL può considerare necessitato il mezzo di trasporto personale:
In questo caso l’uso del mezzo privato è sempre considerato necessitato dall’INAL e quindi l’infortunio in itinere viene riconosciuto e tutelato.
Chi lavora in smart working ha gli stessi diritti di chi lavora in presenza, anche per quanto riguarda gli infortuni in itinere. L’art. 23 del decreto legislativo numero 81 del 2017 ossia la normativa italiana sullo smart working, prevede che lo smart worker “ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.
L’INAIL non tutela gli infortuni in itinere avvenuti a causa di interruzioni o deviazioni del normale percorso.
Spesso accade che un lavoratore abbia più rapporti di lavoro o che si rechi alla propria abitazione per la consumazione del pasto perché non esiste una mensa aziendale; in questi casi l’INAIL tutela comunque l’infortunio occorso nei tragitti.
L’istituto interviene anche quando ci sono specifiche necessità e cioè quando l’interruzione o la deviazione sono:
L’INAIL non tutela mai l’infortunio quando:
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