Infortunio in itinere: cosa fare?

infortunio in itinere
(foto Shutterstock)

Cosa fare quando accade un infortunio in itinere? Scopri quando l’INAIL riconosce l’evento e quando no

Cosa si intende per infortunio in itinere?

Un infortunio in itinere è quello occorso nel normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Se si utilizzano le ordinarie modalità di spostamento, ad esempio, usando i mezzi pubblici o recandosi a piedi, la tutela per l’infortunio è garantita perché si verificano le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. La definizione è offerta dall’art. 210 del D.Pr. 1124 del 1965 che riconosce la copertura assicurativa INAIL anche a tutti gli eventi che si verificano nel tragitto casa-lavoro. 

Quali sono le condizioni affinché sussista l’infortunio in itinere 

Dal testo normativo si possono individuare quali sono i presupposti che consentono al lavoratore di vedersi riconosciuto l’incidente come infortunio in itinere. 

L’incidente deve accadere:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
  • oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro 
  • oppure, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Infortunio in itinere: cosa fare? 

Come previsto per ogni altro infortunio sul lavoro il lavoratore a cui sia occorso un infortunio in itinere deve comunicare al datore di lavoro l’evento, e trasmettere la documentazione che lo attesti. 

Uno degli obblighi del datore di lavoro in questo caso è procedere alla denuncia di infortunio ed, eventualmente, anticipare l’indennità di infortunio per conto dell’INAIL.

Infortunio in itinere con mezzo proprio: l’INAIL tutela l’evento? 

Che cosa succede se l’incidente avviene utilizzando lo scooter o l’auto personale? L’INAIL tutela l’evento? La risposta è positiva: l’INAIL tutela l’infortunio in itinere anche quando il lavoratore usa il proprio mezzo privato (come l’auto e lo scooter), a condizione che l’utilizzo del mezzo sia effettivamente necessario, cioè che non ci sia altra scelta per il lavoratore se non quella di usare il proprio mezzo di trasporto. 

Gli esempi in cui l’INAIL può considerare necessitato il mezzo di trasporto personale:

  • il datore di lavoro lo ha prescritto per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici;
  • il luogo di lavoro non è raggiungibile in tempi utili con i mezzi pubblici;
  • i mezzi pubblici distano troppo dal proprio luogo di abitazione.

E se si usa una bicicletta per andare al lavoro?

In questo caso l’uso del mezzo privato è sempre considerato necessitato dall’INAL e quindi l’infortunio in itinere viene riconosciuto e tutelato.

Infortunio in itinere smart working

Chi lavora in smart working ha gli stessi diritti di chi lavora in presenza, anche per quanto riguarda gli infortuni in itinere. L’art. 23 del decreto legislativo numero 81 del 2017 ossia la normativa italiana sullo smart working, prevede che lo smart worker “ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

Quand’è che l’INAIL non tutela l’infortunio in itinere?

L’INAIL non tutela gli infortuni in itinere avvenuti a causa di interruzioni o deviazioni del normale percorso.

Spesso accade che un lavoratore abbia più rapporti di lavoro o che si rechi alla propria abitazione per la consumazione del pasto perché non esiste una mensa aziendale; in questi casi l’INAIL tutela comunque l’infortunio occorso nei tragitti.

L’istituto interviene anche quando ci sono specifiche necessità e cioè quando l’interruzione o la deviazione sono:

  • frutto di direttive datoriali;
  • scaturiti da cause di forza maggiore (per esempio, in caso incidente stradale con deviazione del percorso);
  • occorsi a causa di esigenze essenziali e improrogabili (per esempio, esigenze fisiologiche);
  • avvenuti per adempiere a obblighi penalmente rilevanti (per esempio, in caso di soccorso a vittime di incidenti stradali).

L’INAIL non tutela mai l’infortunio quando:

  • l’incidente accada fuori dal tragitto abituale o a notevole distanza dall’inizio/termine del turno lavorativo
  • la deviazione dal percorso abituale non sia giustificabile;
  • riscontri consumo di alcol, droghe o psicofarmaci non ad uso terapeutico nel lavoratore;
  • il lavoratore prende autonomamente delle decisioni da cui derivi un maggior rischio (cd. rischio elettivo).

 

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