Cade dalle scale in smart working: cosa prevede la legge

Cade sulle scale in smart working, è infortunio sul lavoro
(foto Shutterstock)

Importante riconoscimento da parte dell’Inail per un infortunio accaduto a una lavoratrice in smart working

Non è stata una semplice caduta dalla scale quella di una impiegata amministrativa in smart working, il cui infortunio sul lavoro ha rappresentato un “caso pilota”, di rilevanza nazionale. Una vicenda che ha aperto la porta alle nuove tutele per milioni di smart worker.

Il caso

La donna, impiegata amministrativa, stava lavorando in modalità smart working presso la sua abitazione, quando è scivolata dalle scale durante una telefonata di lavoro, procurandosi diverse fratture. Dopo il ricovero in ospedale, la lavoratrice aveva chiesto all’Inail il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro e le relative indennità e tutele

L’istituto, tuttavia, non le aveva riconosciuto l’infortunio. La motivazione? Non era stato provato che la dipendente, nel momento in cui stava scendendo le scale, fosse impegnata in attività lavorativa.

La normativa

La disciplina dello smart working è contenuta nella legge 81/2017. Non si tratta di nuova forma di rapporto lavorativo, ma di una particolare modalità di rendere la prestazione, senza vincoli di luogo e di orari.

Anche se il dipendente lavora “da remoto”, rimangono dei precisi obblighi di sicurezza e protezione in capo al datore di lavoro. La legge che ha introdotto lo smart working prevede, all’art. 22 intitolato “Sicurezza sul lavoro”: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

Il datore di lavoro è dunque tenuto a fornire anche al lavoratore un’informativa annuale sui rischi generali e specifici che possono incorrere nello smart working. Allo stesso tempo, la circostanza che il dipendente lavori da remoto, non fa venire meno la copertura assicurativa (e le relative tutele), nel caso in cui l’infortunio avvenga tra le mura domestiche, mentre si stanno svolgendo le proprie mansioni lavorative.

Le tutele

Sulla base di questa normativa, la lavoratrice non si è data per vinta e ha fatto ricorso contro il mancato riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. La dipendente è riuscita a dimostrare che la caduta sulle scale è avvenuta mentre era impegnata in una telefonata di lavoro con lo smartphone aziendale, e dunque durante lo svolgimento del proprio lavoro. L’Inail, a questo punto, ha dovuto riconoscere il “nesso causale, ossia che l’infortunio è avvenuto durante l’orario lavorativo e in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Alla lavoratrice sono state così riconosciute sia l’assenza per infortunio sia le relative indennità. Inoltre, la dipendente avrà di diritto ad un risarcimento di 20.000 euro a titolo di danno alla salute e potrà effettuare visite e terapie riabilitative senza pagare il ticket.

Soddisfatta la CGIL di Treviso, che ha assistito la lavoratrice nel procedimento davanti all’INAIL:«È la prima volta che viene riconosciuto un infortunio sul posto di lavoro in modalità smart working. Il ricorso che abbiamo presentato sta facendo scuola. Questo precedente adesso farà diritto».

 

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