Infortunio sul lavoro: quali danni possono essere risarciti?

(foto shutterstock)

Scopri quali sono i diritti e le tutele che spettano al lavoratore infortunato, come l’indennità Inail e il danno differenziale

Secondo un recente report dell’INAIL, nel corso del 2022 in Italia si sono verificati quasi 700.000 infortuni sul lavoro, di cui 1.090 mortali. 

In previsione di simili casi, il nostro ordinamento include specifiche tutele a favore dei lavoratori (o, nel caso di morte sul lavoro, a favore dei familiari). Tra le varie tutele è incluso naturalmente anche il risarcimento: per gli infortuni sul lavoro ogni dipendente ha diritto a una riparazione integrale per tutti i danni subiti.

La definizione di infortunio sul lavoro

Prima di entrare nei dettagli in merito ai singoli danni che il lavoratore può rivendicare, è opportuno avere ben chiara la definizione di infortunio sul lavoro in base alla legge. 

La normativa di riferimento in tal senso è il decreto legislativo 81 del 2008, il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e corpo normativo più importante del nostro ordinamento in materia di prevenzione (e sanzione) degli infortuni sul lavoro.

L’articolo 2 del D.Pr. numero 1124 del 1965 stabilisce due requisiti affinché un determinato evento possa essere qualificato come “infortunio sul lavoro”: Banner Banner

  • L’evento deve essere violento e immediato (ad esempio un operaio che cade da un’impalcatura).
  • L’incidente deve avere un collegamento con l’attività lavorativa.

Questi due requisiti differenziano l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale, che invece ha un’“origine lenta”. La tutela antinfortunistica include inoltre anche l’ipotesi di infortunio in itinere, ossia i casi in cui il dipendente non sia ancora al lavoro, ma l’infortunio si verifichi nel normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Il diritto al risarcimento del danno

Il principio fondamentale dell’ordinamento stabilisce che il lavoratore danneggiato ha diritto a ricevere un risarcimento integrale. Essendo impossibile ripristinare la situazione pre-infortunio, andranno quindi risarciti tutti i danni in forma monetaria ed economica e andrà assicurato al danneggiato il ristoro di tutti i pregiudizi subiti.

L’indennità Inail

Il primo ente a intervenire in caso di infortunio è lo Stato tramite l’INAIL. Una volta ricevuta la denuncia di infortunio, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro provvederà ad assicurare al lavoratore delle indennità.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro è così ripartita:

  • per i primi 3 giorni di infortunio l’INAIL coprirà fino al 100% della retribuzione.
  • Dal 4° giorno al 90° giorno, l’INAIL pagherà fino al 60% della retribuzione. L’azienda, a seconda del contratto collettivo applicato, potrebbe essere obbligata a versare al lavoratore la percentuale di stipendio mancante.
  • Dal 91° giorno, l’INAIL coprirà fino al 75% della retribuzione, salvo eventuali obblighi da parte dell’azienda di integrare l’indennità per arrivare al 100% della retribuzione.

Per quanto riguarda l’indennità per inabilità permanente, questa viene pagata dall’INAIL nel caso in cui venga accertato che il lavoratore abbia subito una diminuzione permanente della propria capacità lavorativa a seguito dell’infortunio. In particolare, il dipendente ha diritto:

  • A un’indennità, pagata in un’unica soluzione, di importo variabile da € 8.584,08 ad un massimo di € 39.813,35, nel caso in cui la menomazione dell’integrità psicofisica ammonti dal 6% al 15%
  • A una rendita capitale nel caso di menomazione superiore al 15%. In questo caso si parte da un importo minimo di 2.000,00 € (per menomazioni del 16%) fino a 28.500,00 €.

Che cos’è il danno differenziale?

In alcuni casi, le indennità riconosciute dall’INAIL potrebbero non essere sufficienti per risarcire completamente tutti i danni subiti dal lavoratore infortunato.

Se il lavoratore ritiene di avere diritto al risarcimento di ulteriori danni, può agire nei confronti dell’azienda per richiedere il cosiddetto “danno differenziale”, ipotesi prevista dall’articolo 10 del Testo unico.

I danni civilistici: danno morale, danno biologico, danno esistenziale

Tra le voci che il lavoratore può chiedere all’azienda sono inclusi tutti i danni individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

  • Il danno biologico, ossia alla salute, nella misura in cui tale voce non sia già stata interamente risarcita dalle indennità INAIL.
  • Il danno morale per la sofferenza e il patimento provocati dall’evento infortunistico.
  • Il danno esistenziale, inteso come stravolgimento, in negativo, della propria esistenza causato dall’infortunio e dalle sue conseguenze.
  • Il danno da perdita di opportunità professionali, ossia tutti gli avanzamenti di carriera e le possibili opportunità precluse dall’evento infortunistico.
  • Ulteriori danni economici quali spese mediche e legali o spese di ricovero e assistenza.

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