Secondo un recente report dell’INAIL, nel corso del 2022 in Italia si sono verificati quasi 700.000 infortuni sul lavoro, di cui 1.090 mortali.
In previsione di simili casi, il nostro ordinamento include specifiche tutele a favore dei lavoratori (o, nel caso di morte sul lavoro, a favore dei familiari). Tra le varie tutele è incluso naturalmente anche il risarcimento: per gli infortuni sul lavoro ogni dipendente ha diritto a una riparazione integrale per tutti i danni subiti.
Prima di entrare nei dettagli in merito ai singoli danni che il lavoratore può rivendicare, è opportuno avere ben chiara la definizione di infortunio sul lavoro in base alla legge.
La normativa di riferimento in tal senso è il decreto legislativo 81 del 2008, il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e corpo normativo più importante del nostro ordinamento in materia di prevenzione (e sanzione) degli infortuni sul lavoro.
L’articolo 2 del D.Pr. numero 1124 del 1965 stabilisce due requisiti affinché un determinato evento possa essere qualificato come “infortunio sul lavoro”:
Questi due requisiti differenziano l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale, che invece ha un’“origine lenta”. La tutela antinfortunistica include inoltre anche l’ipotesi di infortunio in itinere, ossia i casi in cui il dipendente non sia ancora al lavoro, ma l’infortunio si verifichi nel normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Il principio fondamentale dell’ordinamento stabilisce che il lavoratore danneggiato ha diritto a ricevere un risarcimento integrale. Essendo impossibile ripristinare la situazione pre-infortunio, andranno quindi risarciti tutti i danni in forma monetaria ed economica e andrà assicurato al danneggiato il ristoro di tutti i pregiudizi subiti.
Il primo ente a intervenire in caso di infortunio è lo Stato tramite l’INAIL. Una volta ricevuta la denuncia di infortunio, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro provvederà ad assicurare al lavoratore delle indennità.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro è così ripartita:
Per quanto riguarda l’indennità per inabilità permanente, questa viene pagata dall’INAIL nel caso in cui venga accertato che il lavoratore abbia subito una diminuzione permanente della propria capacità lavorativa a seguito dell’infortunio. In particolare, il dipendente ha diritto:
In alcuni casi, le indennità riconosciute dall’INAIL potrebbero non essere sufficienti per risarcire completamente tutti i danni subiti dal lavoratore infortunato.
Se il lavoratore ritiene di avere diritto al risarcimento di ulteriori danni, può agire nei confronti dell’azienda per richiedere il cosiddetto “danno differenziale”, ipotesi prevista dall’articolo 10 del Testo unico.
Tra le voci che il lavoratore può chiedere all’azienda sono inclusi tutti i danni individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza:
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