L’azienda che ospita un tirocinante nell’ambito dei progetti formativi e nei progetti di alternanza scuola-lavoro è responsabile anche della sicurezza nei suoi confronti. Essa deve dunque adottare tutte le cautele previste dalla normativa anti-infortunistica che valgono per tutti gli altri lavoratori.
Questi principi sono stati ribaditi da una recente sentenza della Corte di CassazioneÈ l’organo di vertice della magistratura ordinaria italiana e rappresenta l’ultimo grado di giudizio ricorribile. Ad essa spetta, in via definitiva, l’ultima parola sulla legittimità o meno di una sentenza. More – la numero 7093 pubblicata a marzo 2022. La sentenza ha affermato la responsabilità penale della datrice di lavoro per non aver osservato le regole sulla sicurezza e aver così causato l’infortunio della tirocinante.
La titolare dell’azienda è stata dichiarata colpevole del reato di lesioni e condannata al risarcimento del danno a favore della tirocinante.
Recenti episodi di cronaca hanno purtroppo riportato l’attenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro, che non risparmiano neanche i giovani inseriti in azienda con progetti formativi.
Le imprese ospitanti sono sempre responsabili della sicurezza nei confronti dei tirocinanti, siano questi mandati dalle università o dagli istituti superiori.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, alla figura classica del lavoratore alle dipendenze dell’azienda è equiparato sia chi partecipa a iniziative di tirocini formativi e di orientamento, sia coloro che partecipano a «momenti di alternanza tra studio e lavoro».
Ai fini della normativa sulla sicurezza non c’è dunque alcuna distinzione tra lavoratori diretti e tirocinanti. Ciò significa che l’azienda è tenuta a osservare tutte le norme antinfortunistiche anche nei confronti dei tirocinanti e degli studenti che ospita nella propria struttura.
Gli obblighi a carico dell’azienda per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si muovono sulla base di tre pilastri fondamentali: prevenire, informare, tutelare.
Affidarsi a un professionista esperto in materia di sicurezza non esonera l’azienda dalla propria responsabilità.
Anche questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione. L’azienda ha infatti cercato di difendersi obiettando di essersi rivolta, prima dell’infortunio, a un esperto «incaricato di risolvere ogni problematica in materia di sicurezza».
Secondo la Cassazione «il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione del rischio non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata».
In altri termini: l’azienda è sempre responsabile, anche se la valutazione sulla sicurezza è stata effettuata da un professionista.
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