Le modalità di ingresso per i lavoratori stranieri, non cittadini dell’Unione Europea
L’ingresso nel territorio italiano di cittadini stranieri non cittadini dell’Unione Europea per motivi di lavoro è possibile solo nel rispetto delle quote massime d’ingresso stabilite ogni anno dagli appositi “decreti-flussi”.
Si tratta di un atto con cui il Governo italiano stabilisce ogni anno il numero massimo di cittadini extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
L’obiettivo è contrastare l’immigrazione clandestina, offrendo la possibilità ai cittadini stranieri, non cittadini dell’Unione Europea, di entrare legalmente in Italia in base alle quote di ingresso.
Il datore di lavoro che intende assumere uno straniero deve richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il nulla osta viene concesso nel rispetto delle quote per lavoro fissate annualmente dal decreto flussi. Dopodiché, lo straniero può richiedere al Consolato italiano presente nel suo Paese di residenza il visto d’ingresso per lavoro.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per ritirare il codice fiscale e richiedere il permesso di soggiorno.
Occorre compilare un modello di richiesta che viene fornito dalla Questura o dal Commissariato, sul quale andranno indicati nome e cognome del lavoratore, e quelli di eventuali figli minori conviventi che possono essere iscritti sul permesso di soggiorno, il luogo in cui intende soggiornare e il motivo del soggiorno in Italia.
Se il lavoratore non rispetta tale procedura, o nel caso in cui resti in Italia oltre la scadenza indicata nel visto, lo straniero risulta irregolare. In tal caso è prevista l’espulsione dall’Italia, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne nel caso in cui abbiano un’autorizzazione speciale.
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