Co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa​): una guida completa

contratto co.co.co
(foto Shutterstock)

Come funziona il rapporto di collaborazione continuativa co.co.co: cosa dice la disciplina, come funzionano i contributi e l’indennità

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) è una forma di lavoro a metà tra autonomia e subordinazione. Svolgi l’attività con continuità e in modo prevalente personale, ma non sei dipendente. Il rapporto è regolato dal d.lgs. 81/2015, che ne definisce limiti e tutele. Si usa soprattutto per attività che richiedono flessibilità e coordinamento con il committente. È quindi una forma ibrida che unisce autonomia e collaborazione stabile.

Cos’è la collaborazione coordinata e continuativa 

Co.co.co è l’acronimo di collaborazione coordinata e continuativa. In passato questi contratti sono stati utilizzati soprattutto in alcuni settori come professioni intellettuali, freelance, disegno, architettura, informatica.

Questa forma ti dà più flessibilità in entrata e in uscita. In alcuni casi però, in modo illecito, è stata usata per nascondere rapporti di lavoro subordinato. I co.co.co rientrano nella “parasubordinazione”, quell’area che sta a metà tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.

Le caratteristiche principali di questo lavoro parasubordinato

Cerchiamo quindi di elencare le caratteristiche principali di questo tipo di lavoratori parasubordinati

  • lavoro prevalentemente personale, cioè realizzato personalmente dal collaboratore, eventualmente solo con l’ausilio marginale di altri soggetti;
  • lavoro svolto continuativamente e dunque non in modo occasionale, ma strutturato;
  • lavoro con modalità di esecuzione “organizzate” dal committente (proprio per questo si parla di lavoro parasubordinato).

Contratto co.co.co.: in cosa consiste

Secondo l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 i co.co.co. sono rapporti di collaborazione basati su prestazioni prevalentemente personali e continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente, pur senza vincolo di subordinazione.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è quindi un accordo in cui ti impegni a svolgere un’attività per un committente in modo continuativo e personale, senza vincolo di subordinazione. Organizzi il lavoro in autonomia, mantenendo un coordinamento con il committente, che indirizza l’attività in base alle esigenze del progetto.

Per capire come funziona, ricorda che il compenso si stabilisce in base a durata e natura della collaborazione e che sono previsti obblighi contributivi presso la Gestione Separata INPS o le relative casse di previdenza.

Contratto co.co.co: retribuzione minima

L’applicazione delle regole del lavoro subordinato ai contratti co.co.co. non ti trasforma in dipendente. Resti un lavoratore parasubordinato, ma puoi avere alcune tutele tipiche del lavoro dipendente, a partire dalla quantificazione del compenso e dal tema contratto cococo stipendio.

Le parti possono concordare un importo più alto. Esiste però una soglia sotto la quale non si può scendere, infatti la retribuzione minima del contratto co.co.co non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo per chi ha un lavoro subordinato con mansioni equivalenti.

Questa estensione di tutele funziona da argine allo sfruttamento e all’uso illegittimo e sottopagato delle collaborazioni continuative, perché fissa paletti chiari sul minimo e lascia libertà di riconoscere di più quando il lavoro lo merita.

Contratto co.co.co: tredicesima

Contratto co.co.co e tredicesima: non è prevista. Nella determinazione del compenso si deve però considerare l’incidenza della tredicesima, perché il corrispettivo non può essere inferiore al trattamento economico complessivo del contratto collettivo per mansioni simili svolte da dipendenti. A dicembre il collaboratore non riceve la tredicesima, ma il valore va tenuto conto nel totale annuo.

Per contributi e co.co.co devi essere iscrittə alla Gestione Separata INPS. La domanda “chi paga i contributi” ha questa risposta: versa sempre il committente e comunica gli importi all’INPS, con ripartizione economica così:

  • 2/3 a carico del committente;
  • 1/3 a carico tuo.

Meglio verificare che il compenso pattuito tenga conto anche della quota contributiva a tuo carico, così il netto concordato è reale.

Contratto co.co.co: ferie e permessi

I collaboratori co.co.co non hanno ferie o permessi. Il rapporto non è subordinato, quindi non hai diritto a chiedere la sospensione del rapporto. In alcuni casi, se la collaborazione dura a lungo, puoi accordarti con il committente per un periodo di sospensione dell’attività, ma non si parla di ferie e non è detto che sia retribuito; in questo caso valgono gli accordi tra le parti.

Tassazione co.co.co

La tassazione co.co.co segue regole simili a quelle del lavoro dipendente, anche se il rapporto resta autonomo.

I compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente secondo l’articolo 50 del TUIR.

Il committente agisce da sostituto d’imposta e trattiene l’IRPEF che versa allo Stato. Tu versi i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS; una parte resta a carico del committente. L’importo delle imposte dipende dal tuo reddito annuo complessivo e dalle aliquote IRPEF applicate.

Chi paga i contributi del Co.Co.Co. (e quanto è tassato il contratto)?

I contributi co.co.co. si versano alla Gestione separata INPS. L’onere complessivo, con aliquota 2025 pari al 35,03%, pesa per 2/3 sul committente e per 1/3 su di te come collaboratore. Il committente versa all’INPS l’intero importo e trattiene la tua quota.

Esempio con compenso lordo annuo di 24.000 € e aliquota 35,03%:

  • contributi totali INPS = 24.000 € × 35,03% = 8.407,20 €;
  • quota a tuo carico (1/3) = 2.802,40 €;
  • quota a carico del committente (2/3) = 5.604,80 €.

Ai fini fiscali il reddito imponibile IRPEF si calcola sul compenso al netto dei contributi a tuo carico. Nell’esempio la base imponibile è 24.000 € − 2.802,40 € = 21.197,60 €

I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito secondo le norme fiscali. La tassazione finale è l’IRPEF progressiva applicata a quella base e dipende da scaglioni, detrazioni e dalla tua situazione personale. 

Il committente certifica compensi e ritenute nella Certificazione Unica e può effettuare versamenti e ritenute secondo le regole di legge. Per determinare l’imposta netta complessiva devi considerare la tua situazione fiscale e le detrazioni spettanti.

Co.co.co e dimissioni

Nel contratto co.co.co. non si parla di dimissioni, ma di recesso.

Puoi recedere sempre se ci sono gravi inadempimenti del committente, ad esempio mancato pagamento, comportamenti vessatori, violazioni delle norme di sicurezza.

Le parti possono prevedere un periodo di preavviso per esercitare il recesso. Se non c’è giusta causa, non esistono dimissioni senza preavviso nei co.co.co., anzi. Devi rispettare il preavviso stabilito, altrimenti il committente può chiedere il risarcimento del danno.

Contratto co.co.co e disoccupazione

Hai diritto all’indennità di disoccupazione se lavori con un contratto co.co.co.. Non si tratta di NASpI, ma di DIS-COLL, pensata per i contratti di collaborazione.

Per ottenerla devi avere questi requisiti:

  • cessazione del contratto co.co.co.;
  • almeno un mese di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione e la data di cessazione.

La durata dipende dai mesi di contribuzione maturati nello stesso periodo e non supera 12 mesi.

Il contratto co.co.co conviene?​ 

Stabilire se il contratto co.co.co. conviene dipende da chi lo usa.

Per te come collaboratore offre flessibilità nella gestione del lavoro e ti permette di operare con continuità per un solo committente, mantenendo autonomia che il datore di lavoro deve rispettare.

Tra i vantaggi ci sono la copertura previdenziale presso la Gestione Separata INPS e la tutela in caso di disoccupazione, oltre all’indennità di maternità.

Tra gli svantaggi mancano le tutele tipiche del lavoro subordinato come ferie, malattia o tredicesima, e la tassazione può essere più pesante rispetto a quella di un dipendente.

 

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