Differenza tra NASPI e DIS-COLL

NaspI e DIS-COLL: quali differenze?
(foto Shutterstock)

NASpI e DIS COLL sono i due più importanti strumenti a tutela della disoccupazione involontaria: vediamone requisiti, differenze e modalità di richiesta

Nel quotidiano si sente molto parlare di NASpI, ovvero della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego che è un’indennità erogata dall’INPS a favore dei lavoratori dipendenti colti da una situazione di perdita involontaria del lavoro.

È importante sapere però che esiste anche un altro ammortizzatore sociale, sempre in capo all’INPS, che permette di tutelare da questa situazione anche tutte quelle persone che non hanno un lavoro subordinato, ma sono iscritte alla Gestione Separata

Trattandosi di due strumenti gestiti dallo stesso Ente previdenziale, molti lavoratori si chiedono se siano cumulabili, ma non è facile rispondere a questa domanda. Per farlo, occorre analizzare i diversi requisiti necessari per ricevere l’uno e l’altro sussidio.

Quali sono questi requisiti? Qual è la durata massima concessa per queste indennità? Scopriamolo insieme. 

Cos’è la NASpI e come fare domanda? 

Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione istituita nel 2015 che spetta a tutti i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e che lo hanno perso involontariamente.

Questo vuol dire che, salvo casi eccezionali, la NASpI viene riconosciuta a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro oppure dimissioni del lavoratore per giusta causa

Viene inoltre corrisposta ogni mese dall’Ente per un arco temporale pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni. La durata massima è pari a 24 mesi.

È importante sapere che questo sussidio viene riconosciuto solo a seguito di domanda da parte del diretto interessato

Per poterla ottenere devono sussistere 3 requisiti contemporaneamente: 

  • assenza di un impiego subordinato o autonomo
  • trasmissione telematica della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) per tramite del sito INPS o ANPAL

Attenzione: la domanda deve essere presentata obbligatoriamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo casi eccezionali che richiedono che sia passato un numero di giorni diverso. 

Che requisiti sono necessari? 

Oltre a quanto sopra descritto, il lavoratore deve dimostrare almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione

Per rendere effettivo questo requisito, l’INPS considera validi anche i contributi figurativi accreditati durante la maternità, i periodi di lavoro all’estero in Stati con cui l’Italia ha in essere specifiche Convenzioni e infine i periodi di assenza dal lavoro per malattia dei figli entro gli 8 anni di vita.    

Attenzione: rimangono invece esclusi dal computo i periodi di: 

  • Cassa integrazione
  • malattia
  • infortunio professionale
  • assenza per fruizione dei congedi, anche legge 104
  • aspettativa non retribuita. 

DIS-COLL: elementi essenziali 

Rispetto alla NASpI, la DIS-COLL tutela una platea di lavoratori che per diverso tempo è stata considerata “ai margini”, ovvero i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. 

Il requisito essenziale che questi soggetti devono detenere, oltre allo stato di disoccupazione involontaria, è l’iscrizione alla Gestione Separata, istituita allo scopo di estendere alcune delle tutele tipiche riconosciute ai subordinati a specifiche categorie di autonomi e/o parasubordinati. 

L’indennità, anche in questo caso, viene corrisposta mensilmente dall’INPS a patto che nel periodo tra la data di cessazione della collaborazione e il 1° gennaio dell’anno precedente risulti almeno 1 mese di contributi versati a questa Gestione.  

L’Ente specifica inoltre che per la durata del sussidio si prende a riferimento il totale dei mesi accreditati nel medesimo periodo.

Ad ogni modo la durata massima è di 12 mesi

Al pari della NASpI, la domanda deve essere presentata in forma telematica da parte del soggetto interessato entro 68 giorni dalla cessazione della collaborazione. 

I due strumenti sono cumulabili? 

Come abbiamo avuto modo di specificare, per avere diritto alla DIS-COLL è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, circostanza che in genere non è richiesta a chi è stato assunto con contratto di lavoro subordinato. 

Da questa semplice affermazione è quindi comprensibile che i due ammortizzatori non sono compatibili perché se il soggetto è iscritto alla Gestione separata non è un lavoratore subordinato “ordinario” e quindi non rientra tra i beneficiari della NASpI così come indicati dall’INPS stesso. 

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