La DIS COLL è un importante strumento a tutela della disoccupazione involontaria: vediamone requisiti, differenze e modalità di richiesta
Nel quotidiano si sente molto parlare di NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More, ovvero della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego, che ha preso il posto della vecchia indennità di disoccupazione. Si tratta di un’indennità pagata dall’INPS a favore di chi perde il lavoro.
È importante sapere però che esiste anche un altro ammortizzatore sociale, sempre dell’INPS, che permette di tutelare anche tutte quelle persone che hanno un lavoro autonomo e sono iscritte alla Gestione Separata INPS.
Trattandosi di due strumenti gestiti dallo stesso ente previdenziale, potresti chiederti se sono cumulabili, ma non è facile rispondere a questa domanda. Per farlo, occorre analizzare i diversi requisiti necessari per ricevere l’uno e l’altro sussidio. Quali sono questi requisiti? Qual è la durata massima concessa per queste indennità? Scopriamolo insieme.
La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori autonomi. È l’acronimo di Disoccupazione Collaboratori. Tutela una platea di lavoratori che per diverso tempo è stata considerata “ai margini”, ovvero i collaboratori coordinati e continuativi (cioè quelli con un contratto co.co.co), gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. È prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo numero 22 del 2015.
Il requisito essenziale che devi avere, oltre allo stato di disoccupazione involontaria, è l’iscrizione alla Gestione Separata, istituita allo scopo di estendere alcune delle tutele tipiche riconosciute ai lavoratori subordinati e a specifiche categorie di autonomi e/o parasubordinati.
Sono due cose diverse, ma hanno in comune la stessa finalità: garantire un sostegno a favore delle persone che hanno perso il lavoro. A parte questo, le differenze tra NASpI e DIS-COLL sono molte, vediamo le più importanti:
Per poter beneficiare di questa speciale indennità di disoccupazione, in quanto collaboratore devi essere in possesso di questi requisiti:
La Dis-coll è pari al 75% del reddito medio mensile se questo è inferiore a 1.425,21 euro.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a 1.425,21 euro, la DIS-COLL è pari al 75% di tale importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo appena citato.
Come per la NASpI, in ogni caso la dis-coll non può essere superiore a 1.550,42 euro.
L’indennità si riduce del 3 per cento ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La Dis-coll è una indennità e dunque non coincide con i compensi percepiti dal collaboratore quando il rapporto è ancora in essere. Il calcolo della Dis-coll è simile a quello della NASpI. L’importo della Dis-coll è pari a una percentuale dei compensi percepiti. Vediamo in concreto come fare il calcolo della Dis-coll:
Al pari della NASpI, la domanda deve essere presentata sul sito dell’INPS in forma telematica da parte tua entro 68 giorni dalla fine della collaborazione.
L’indennità è corrisposta ogni mese e la sua durata è pari al numero di mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va tra il 1° gennaio dell’anno precedente alla perdita del lavoro e la data in cui perdi effettivamente il lavoro. In ogni caso, è prevista una durata massima: non può superare i 12 mesi.
Dopo aver fatto domanda dall’INPS, si devono attendere fino a 50 giorni per ottenere una risposta da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
È possibile proporre ricorso amministrativo all’INPS entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego; il ricorso può essere presentato personalmente, anche senza l’assistenza di un avvocato, e viene trasmesso all’ufficio gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha negato l’indennità.
No, NASpI e DIS-COLL non sono cumulabili. Significa che non è possibile prendere tutte e due le indennità. Come abbiamo avuto modo di specificare, per avere diritto alla DIS-COLL devi essere iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e di solito chi ha un contratto di lavoro subordinato non è iscritto solo alla Gestione Separata.
Possiamo quindi affermare che i due ammortizzatori non sono compatibili perché se sei iscritto alla Gestione separata non sei un lavoratore subordinato “ordinario” e quindi non rientri tra i beneficiari della NASpI così come indicati dall’INPS stesso.
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