Decreto Rilancio: le indennità per lavoratori autonomi e parasubordinati

(foto Shutterstock)

Le misure di sostegno al reddito previste per aprile e maggio 2020 per partite iva, co.co.co., autonomi e professionisti iscritti agli ordini

Il decreto Rilancio si occupa in primo luogo di prorogare le misure che erano già state previste dal decreto Cura Italia a sostegno dei lavoratori, diversi dai dipendenti, le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Le nuove indennità sono destinate a professionisti titolari di partita iva, a co.co.co., a lavoratori autonomi, a liberi professionisti iscritti agli Ordini e dunque afferenti alle Casse di previdenza private.

Tutte le indennità presentano alcune caratteristiche comuni:

  • non sono soggette a imposizione fiscale, ovvero il loro importo è netto;
  • per fruire delle stesse occorre presentare la domanda sul sito dell’INPS, ovvero all’Ente di previdenza cui il soggetto è iscritto;
  • non sono cumulabili tra loro o con altre indennità previste dal D.L. 18/2020, eccezione fatta per l’assegno ordinario di invalidità.

È stato precisato che per le categorie di lavoratori che hanno già avuto accesso all’indennità prevista per il mese di marzo 2020 in base al decreto Cura Italia è possibile ricevere la medesima indennità di 600 euro anche per il mese di aprile senza presentare nuova domanda.
L’impianto delle indennità o l’accesso ai contributi di sostegno, invece, cambia per il mese di maggio.

Vediamo i dettagli delle indennità per categorie di lavoratori.

INDENNITÀ PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Tra le misure a sostegno del lavoro è stata confermata ai professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 aprile 2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, anche per il mese di aprile 2020, la medesima indennità già riconosciuta per mese di marzo 2020, pari a 600 euro, indipendentemente dalla perdita di ricavi/compensi.

Per il mese di maggio 2020, invece, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto è riconosciuta una ulteriore indennità di 1.000 euro.

In questo caso, però, la condizione è che si sia subita nel secondo bimestre 2020 (marzo-aprile) una riduzione del reddito di almeno il 33% rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. 

Per fruire di questa indennità il professionista deve presentare una domanda all’INPS nella quale autocertifica il possesso dei requisiti reddituali che poi verranno verificati dall’Agenzia delle Entrate.

INDENNITÀ PER CO.CO.CO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Tra le misure a sostegno del lavoro è stata confermata anche ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, anche per il mese di aprile 2020, la medesima indennità già riconosciuta per mese di marzo 2020, pari a 600 euro, e ciò incondizionatamente dall’aver subito alcun danno economico.

Per il mese di maggio 2020, invece, è riconosciuta ai medesimi co.co.co., iscritti alla Gestione separata INPS, una indennità pari a 1.000 euro, a condizione che alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia cessato il rapporto di collaborazione.

INDENNITÀ PER AUTONOMI ISCRITTI A GESTIONI SPECIALI AGO (ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI)

Analogamente, ai lavoratori autonomi appartenenti a questa categoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre casse previdenziali (esclusa la Gestione separata), che hanno già ricevuto a marzo 2020 l’indennità di 600 euro, è stata confermata anche per il mese di aprile 2020 la medesima indennità pari a 600 euro, anche in questo caso, senza limitazioni rispetto all’eventuale danno subito.

Per il mese di maggio, invece, è previsto un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 si sia ridotto di almeno un terzo rispetto al fatturato dello stesso mese del 2019.

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E AGLI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Per i professionisti ordinisti, ovvero iscritti alle casse di previdenza private (architetti, avvocati, ingegneri, giornalisti, ecc.) non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è previsto nell’ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza, il rifinanziamento della misura di 600 euro riconosciuti a marzo 2020, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le modalità di riconoscimento e la misura dell’indennità per queste categorie professionali, tuttavia, non sono ancora state confermate (limite di accesso se percettori di redditi non superiori a 50.000 euro e dimostrazione di aver subito pregiudizi economici a causa dell’emergenza Covid-19) e devono essere precisate con decreto attuativo.

Al momento in cui si scrive, i professionisti con cassa privata sembrano esclusi dall’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020.

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