I lavoratori iscritti alla gestione Artigiani hanno diritto all’indennità di 600 euro, introdotta dal Decreto Cura Italia a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
L’indennità riguarda il mese di marzo 2020 e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativaMeccanismo per cui, in un determinato periodo nel quale non si ha una normale attività lavorativa (come malattia, maternità, cassa integrazione etc.), non si versano contributi ma è comunque garantita la copertura assicurativa. More né l’assegno per il nucleo familiare.
Per accedere al bonus, i lavoratori non devono essere titolari di pensione diretta e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria (ad esclusione della Gestione separata Inps).
La domanda si può presentare all’Inps dal 1° aprile 2020, attraverso la procedura telematica messa a disposizione sul sito dell’Istituto; in alternativa, tramite il Contact Center o gli Enti di Patronato.
Anche i lavoratori iscritti alla gestione Artigiani possono fruire del congedo Covid-19 per la cura dei figli di età non superiore ai 12 anni. La misura è stata introdotta dal Decreto Cura Italia per il periodo di sospensione delle attività di asili e scuole (dal 5 marzo 2020).
Il congedo può essere chiesto per un periodo di 15 giorni (continuativo o frazionato); entrambi i genitori possono fruirne alternativamente, ma comunque nel limite complessivo dei 15 giorni.
L’indennità è commisurata, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
Per fruire del congedo, l’altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
In alternativa al congedo, è possibile chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.
La domanda di congedo Covid-19 o di accesso al bonus baby-sitting va presenta dal 1° aprile 2020 tramite il portale web dell’Inps, oppure tramite il Contact Center o i Patronati.
I datori di lavoro artigiani non edili possono accedere all’assegno ordinario erogato da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato), per emergenza Covid-19.
E se l’azienda non fosse in regola con i contributi? FSBA ha chiarito che anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono chiedere la prestazione, ma devono iscriversi a FSBA e regolarizzare la relativa posizione (anche mediante la rateizzazione dell’importo dovuto a partire dalla ripresa del versamento dei contributi).
Le domande per le prestazioni emergenza Covid-19 devono essere presentate seguendo le modalità indicate da FSBA.
Invece, le imprese artigiane dell’edilizia e affini e le imprese artigiane del settore lapidei possono accedere alla cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More guadagni ordinaria (Cigo), con causaleÈ il motivo, tassativamente previsto dalla legge, che deve giustificare il rinnovo di un contratto a tempo determinato, pena la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. More Covid-19 nazionale. In questo caso, la domanda va presentata utilizzando i servizi online del portale Inps accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è disponibile anche nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità”.