Licenziamento a causa di matrimonio: ci sono differenze tra lavoratore e lavoratrice?

(foto Shutterstock)

Il divieto di licenziamento a causa di matrimonio si applica solo nei confronti delle lavoratrici

IL FATTO

Un lavoratore è stato licenziato pochi mesi dopo le nozze.
Il dipendente si è rivolto al giudice, ritenendo discriminatorio il fatto che il divieto di licenziamento a causa di matrimonio si applichi solo nei confronti delle lavoratrici.
In caso di licenziamento in concomitanza di matrimonio ci sono delle differenze tra lavoratore e lavoratrici?

LA DISCIPLINA IN SINTESI

Il licenziamento a causa di matrimonio è quello intervenuto nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze.
In questi casi il licenziamento della lavoratrice è vietato, in base a quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. 198/2006.
In caso di violazione del divieto il licenziamento è nullo, ed è prevista la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria (minimo 5 mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il licenziamento è consentito in presenza di particolari condizioni, ovvero:

  • colpa grave della lavoratrice, che costituisce giusta causa per la fine del rapporto di lavoro;
  • cessazione dell’attività lavorativa svolta;
  • ultimazione della prestazione svolta dalla lavoratrice o scadenza del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha affermato che il divieto di licenziamento a causa di matrimonio si applica solo nei confronti delle lavoratrici.
La ragione alla base del divieto risiede nel fatto che, solo per le donne, il datore di lavoro vede crescere il rischio di un allontanamento prolungato dal posto di lavoro, a causa della gravidanza.
Di conseguenza, non può ritenersi discriminatorio limitare il divieto solo alle lavoratrici, e non anche ai lavoratori, perché questa diversità di trattamento è giustificata da ragioni di tutela della maternità, e non di genere del soggetto che presta l’attività lavorativa.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha considerato legittimo il licenziamento del lavoratore, anche se intervenuto nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e l’anno successivo alle nozze (Sentenza del 12 novembre 2018 n. 28926).

 

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