Rider: approvata la legge che punta a tutelarli

(foto Massimo Parisi/Shutterstock)

Compenso minimo, copertura assicurativa, modifica dei rapporti di collaborazione: le principali novità da conoscere

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

Arriva in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto per i rider e la gestione delle crisi aziendali (legge 128 del 2019).
Il nuovo provvedimento interviene a favore di particolari categorie di soggetti, quali precari, lavoratori socialmente utili, disabili e, soprattutto, i rider.
I ciclofattorini, infatti, possono finalmente beneficiare di livelli minimi di tutela, a partire dalla copertura assicurativa obbligatoria e fino al riconoscimento di una retribuzione di base.
La nuova legge è anche intervenuta apportando delle modifiche ai rapporti di collaborazione, con l’obiettivo di estendere ai rider la disciplina del lavoro subordinato.

COME CAMBIA LA COLLABORAZIONE ETERORGANIZZATA

Una delle novità più importanti della nuova legge consiste nelle modifiche apportate alle collaborazioni eterorganizzate, cioè particolari rapporti di collaborazione a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Le modifiche introdotte, infatti, consentono anche ai rider di poter rientrare in questa categoria e quindi di beneficiare delle regole e delle tutele previste per i lavoratori subordinati.

Le collaborazioni eterorganizzate sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a cui è applicabile la disciplina della subordinazione per la presenza di particolari requisiti, ovvero:

  • si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
  • le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.

Proprio questi due parametri sono stati modificati dalla legge 128 del 2019, consentendo anche ai rider di essere inquadrati nelle collaborazioni eterorganizzate.
Infatti, è adesso sufficiente che questi rapporti si concretizzino in prestazioni di lavoro non più “esclusivamente”, ma “prevalentemente” personali.
Viene anche eliminato il riferimento ai “tempi e luoghi di lavoro”, relativo all’organizzazione delle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.
Infine, è stato previsto il riconoscimento della collaborazione eterorganizzata anche nei casi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
Si tratta di aspetti essenziali, proprio perché favoriscono l’accesso ai rider della disciplina in materia di subordinazione.

RIDER: LE TUTELE

I rider hanno ottenuto il definitivo riconoscimento di livelli minimi di tutela.
Innanzitutto, i contratti di lavoro devono essere conclusi in forma scritta, ed è necessario fornire ai rider ogni informazione utile per la protezione dei loro diritti, interessi e sicurezza.

Dal punto di vista economico, il compenso deve essere definito dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di un accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma viene garantito un compenso minimo orario, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi di settori affini.
Inoltre, ai ciclofattorini viene riconosciuta un’indennità integrativa, in misura non inferiore al 10%, in caso di lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.
Gli aspetti relativi alla retribuzione entreranno in vigore a partire dal 2 novembre 2020, per dar tempo alla contrattazione collettiva di regolare il fenomeno.

Ai rider è anche garantita la copertura assicurativa obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, parametrata su un tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Quest’ultimo profilo, tuttavia, risulterà definitivamente applicabile decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore della legge.

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