Si può usare l’e-mail aziendale per comunicazioni sindacali?

(foto Shutterstock)

Vietare le comunicazioni sindacali tramite mail aziendale è una condotta antisindacale

IL FATTO

Un datore di lavoro ha intimato con un divieto verbale a due dipendenti, appartenenti alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di non proseguire nell’invio di comunicazioni sindacali attraverso la mail aziendale. Successivamente, per impedire che potesse succedere di nuovo, ha inserito dei filtri nel sistema di posta elettronica, che di fatto bloccavano ogni attività di comunicazione sindacale attraverso la mail aziendale.

È possibile impedire l’utilizzo della posta elettronica aziendale per le comunicazioni sindacali tra i dipendenti?

PROSELITISMO SINDACALE: COSA DICE LA LEGGE

Il proselitismo sindacale è una forma di propaganda e promozione che ha lo scopo di incoraggiare l’ingresso di nuovi elementi nelle organizzazioni sindacali.
Questo diritto sindacale è stato introdotto e regolato per la prima volta con l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970).
Questa fondamentale legge contiene norme che tutelano il lavoratore nel rapporto di lavoro e per la prima volta definiscono l’organizzazione e l’attività del sindacato nel contesto aziendale.

Le rappresentanze sindacali hanno il diritto di pubblicizzare e informare adeguatamente i lavoratori di tutte le iniziative del sindacato. È quindi permesso affiggere su appositi spazi, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a temi sindacali e del lavoro.

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo, come la propaganda verbale o il volantinaggio, per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, con il limite di non pregiudicare lo svolgimento dell’attività di impresa.

Non esiste un divieto di proselitismo in orario di lavoro, ma questa attività deve essere compiuta da lavoratori in regolare permesso o in pausa, e in modo tale da non disturbare il lavoro dei colleghi o il normale svolgimento dell’attività produttiva. 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte pronunciandosi sul caso in esame ha stabilito che il proselitismo è una forma legittima del fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Il divieto di divulgazione sindacale per mezzo di posta elettronica aziendale è quindi, da considerarsi come illegittimo. Ciò vale anche in considerazione del fatto che tale condotta non comporta di per sé alcun pregiudizio per l’attività aziendale.

Per queste motivazioni la Cassazione ha ritenuto legittimo l’utilizzo di mail aziendale per comunicazioni sindacali nella misura in cui questo non turbi il normale svolgimento dell’attività aziendale. Ed ha giudicato antisindacale la condotta del datore di lavoro che aveva stabilito un divieto assoluto di utilizzo della mail aziendale. (Ordinanza n. 16746/2019).

 

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