Il datore di lavoro può obbligare un dipendente alla vaccinazione anti Covid-19?

Il datore di lavoro può obbligare un dipendente alla vaccinazione anti Covid - Gianluca Spolverato

Qualora il Governo non imponga l’obbligo di vaccinazione alla popolazione, si aprono diversi scenari per le imprese. Vediamoli insieme a Gianluca Spolverato, direttore di laborability

di Gianluca Spolverato


Il
piano strategico di vaccinazione anti Covid-19 è iniziato il 27 dicembre 2020 con la  somministrazione in tale data di circa 9.750 dosi, per arrivare al 13 gennaio 2021 a oltre 800.000 vaccinazioni effettuate, è quanto si evince dal Report Vaccini Anti COVID-19

L’Italia si sta dirigendo verso una sempre più estesa somministrazione del vaccino partendo dalle persone più esposte e fragili. Attualmente, la vaccinazione è libera e gratuita, ed è volta a contrastare l’emergenza sanitaria. Rimane ancora incerta, però, la posizione del Governo sull’obbligatorietà vaccinale a tutta la popolazione, dubbio che crea non poche difficoltà di gestione dell’altro tema emergenziale del momento, il lavoro

Si apre a questo punto un quesito proprio per il mondo del lavoro: quale scenario si prospetta per le aziende nel caso in cui il Governo non obblighi la popolazione a vaccinarsi?

Gli obblighi del datore in materia di sicurezza

Partiamo dagli obblighi generali del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza, quali sono?
La salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro sono tra i doveri più importanti che il datore deve attuare attraverso misure tipiche, cioè previste dalla legge, e atipiche. Perciò, quando ci si chiede quali siano le misure che il datore di lavoro deve attuare, non è possibile dare sempre una risposta predefinita.
Esistono comunque dei
criteri alla base delle misure di sicurezza da attuare, ovvero: la particolarità del lavoro, l’esperienza, e la tecnica, sempre considerato quanto sia tecnologicamente possibile attuare, in quel momento, secondo i criteri di diligenza.

Gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza

Il lavoratore ha, invece, l’obbligo di preservare salute e sicurezza propria, dei colleghi e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il datore può imporre obbligo di vaccino ai dipendenti?

In assenza di specifico obbligo vaccinale anti Covid-19 a tutta la popolazione, il datore può porre un obbligo ai dipendenti se la vaccinazione viene intesa come misura necessaria per la tutela dei lavoratori, basata sui criteri dell’esperienza e della tecnica, previa valutazione dei rischi specifici e generici del luogo di lavoro.

Ultimamente sono state messe in atto solo alcune misure di sicurezza come i DPI (mascherine, guanti, ecc.), il distanziamento, lo smart working, il ricircolo dell’aria, che però non sempre possono essere attuate ed estese a tutti i lavoratori a causa della mansione espletata. In tal senso, il vaccino Covid-19 si porrebbe quindi come soluzione a uno specifico rischio.

Il datore di lavoro dovrà quindi fare anche una valutazione tra chi ha la possibilità di mantenere le misure di sicurezza già in essere rispetto a chi non può attuarle tutte. 

Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19?

Dipende. Qualora il lavoratore attesti che, per questioni mediche, non sia possibile sottoporsi a vaccinazione, non sarà tenuto a vaccinarsi. Diversamente, come nel caso di credenze personali, ad esempio “no vax”, prevarrà il diritto alla salute dei lavoratori.

Se il lavoratore si rifiuta di vaccinarsi senza giustificato motivo, cosa succede?

Qualora un lavoratore rifiuti di vaccinarsi senza giustificato motivo, il datore di lavoro potrebbe procedere in via cautelativa e a tutela della salute dei lavoratori che non si possono vaccinare per motivi di salute – alla sospensione del dipendente dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto la scelta di non vaccinarsi è a lui stesso imputabile.

Può essere licenziato un lavoratore che rifiuta di vaccinarsi?

Una strada più drastica e difficilmente percorribile è invece il licenziamento del lavoratore per inidoneità fisica alla mansione o al venir meno di un requisito necessario allo svolgimento della prestazione, che va valutata caso per caso anche rispetto alla mansione espletata.

 

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