Le aziende non sono libere di offrire lavoro solo a una precisa categoria di dipendenti
Non si possono assumere solo uomini o donne over 40, ma la lista delle condizioni espresse negli annunci è lunga.
Tra le più gettonate non mancano le offerte per le donne già sposate e con figli, oppure – a seconda dei casi – le proposte solo per under 30 o per uomini e donne che non intendono sposarsi o non vogliono fare figli.
Alla base di questi annunci c’è una motivazione che gli imprenditori non hanno timore a nascondere: maternità, matrimonio, permessi e congedi familiari sono un ostacolo alla produttività aziendale.
Lo spiega, senza giri di parole, il negoziante di Asiago (VI) assurto agli onori della cronaca per aver esposto un cartello in cui ricercava solo «Commesse diciottenni libere da impegni familiari»: «se una donna ha famiglia, è sposata o ha figli non la assumiamo, perché un giorno sì e uno no se ne resta a casa».
Sulla stessa lunghezza d’onda si pongono le dichiarazioni di Elisabetta Franchi, in cui ha dichiarato che preferisce assumere donne over 40 perché «tranquille e lavorano H24», dove la tranquillità risiede – secondo la stilista – nell’essersi già sposate (o separate) e aver già partorito.
Meglio: perché l’azienda non può rivolgere un annuncio di lavoro solo a determinate categorie di lavoratori? Perché non può manifestare, sin da subito, la propria intenzione di assumere – ad esempio – solo lavoratori uomini?
La risposta è molto semplice: perché è vietato. Non è solo una condotta scorretta, contraria al buon costume e che suscita riprovazione da parte della collettività, ma si tratta di un comportamento vietato per legge.
Il Codice delle Pari Opportunità, all’art. 25 qualifica come discriminazione diretta «qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale in ragione del loro sesso».
La previsione specifica è poi contenuta nel successivo articolo 27.
Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro, secondo cui «È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione».
La previsione prosegue poi precisando che il divieto in questione si estende anche a quelle condotte che fanno riferimento:
Un divieto analogo è previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 216/2003 che sancisce il principio di parità di trattamento nell’accesso al mondo del lavoro senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale.
Rivolgere annunci di lavoro discriminatori può costare caro. Il Codice delle Pari Opportunità prevede che l’Ispettorato del Lavoro possa comminare sanzioni da 250 a 1.500 euro nonché, nei casi di recidiva, anche l’esclusione da qualsiasi appalto pubblico.
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