Chi ha diritto al Reddito di Emergenza?

(foto Shutterstock)

Con il decreto Rilancio arriva il Reddito di Emergenza (REM), un nuovo aiuto per tutelare le famiglie in stato di necessità

Che cos’è?

Il Reddito di emergenza è una misura introdotta dal decreto Rilancio volta ad aiutare le famiglie in stato di necessità economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il REM si configura come un sostegno al reddito straordinario e viene erogato dall’INPS.
Spetta per i
mesi di maggio e giugno 2020.

A quanto ammonta?

L’importo è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, cioè in base al numero di persone appartenenti al nucleo familiare e alla loro categoria: 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. Il limite massimo previsto è infatti riservato a quei nuclei familiari in cui vi sia un soggetto in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (2,1).

I detenuti o i ricoverati in strutture per lunga degenza a carico dello Stato o altri istituti dell’amministrazione pubblica non devono essere conteggiati all’interno del nucleo familiare.

L’INPS ha fornito alcuni esempi utili per comprendere l’ammontare del REM cui si ha diritto, in base alla composizione del nucleo familiare:

  • 1 adulto = REM pari a 400 euro, scala di equivalenza 1;
  • 2 adulti = REM pari a 560 euro, scala di equivalenza 1.4;
  • 2 adulti e 1 minorenne = REM pari a 640 euro, scala di equivalenza 1.6;
  • 2 adulti e 2 minorenni = REM pari a 720 euro, scala di equivalenza 1.8;
  • 3 adulti e 2 minorenni di cui 1 componente è disabile grave = REM pari a 840 euro, scala di equivalenza 2.1.

Essendo il REM un sussidio di stato l’importo percepito non entrerà a far parte del reddito del beneficiario.

Quali requisiti bisogna avere per ottenerlo?

Per ottenere il REM tutti i familiari del nucleo familiare devono rispettare determinati requisiti, da ritenersi cumulativi:

  • il beneficiario deve essere residente in Italia;
  • avere un ISEE inferiore a 15.000 euro attestato dalla dichiarazione sostitutitutiva unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda;
  • nel mese di aprile 2020 il reddito familiare non deve essere superiore all’ammontare della misura del reddito di emergenza; 
  • il patrimonio immobiliare non deve essere superiore a 20.000 euro, salvo che all’interno del nucleo non vi sia un soggetto disabile o non autosufficiente, per cui sono ammessi ulteriori 5.000 euro aggiuntivi. 

L’INPS e l’Agenzia delle Entrate verificheranno i saldi e le giacenze medie del patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare.

Chi non ne ha diritto?

Non hanno diritto al reddito di emergenza i detenuti per tutta la durata della pena, i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. 

Quando fare domanda?

È possibile inviare, entro il 30 giugno 2020, la domanda all’INPS, che ammetterà le richieste pervenute esclusivamente attraverso i canali telematici.

Con il decreto 52/2020 il termine per la presentazione della richiesta è stato prorogato al 31 luglio 2020.

La domanda potrà essere inviata in autonomia accedendo al sito INPS e autenticandosi (PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica), o con l’ausilio di centro per l’assistenza fiscale o un patronato.
La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, che diventerà l’unico beneficiario in nome e per conto di tutto il nucleo.

È compatibile con altre indennità o sostegni al reddito per Covid-19?

Il REM non è compatibile:

  • con le indennità Covid-19 anche se uno dei membri del nucleo ne ha fruito, e cioè quelle per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata; i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; i lavoratori settore agricolo; i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; gli incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori domestici;
  • con le prestazioni pensionistiche;
  • con i redditi da lavoro dipendente di uno o più familiari la cui retribuzione lorda sia, anche per effetto del trattamento di cassa integrazione, superiore al REM teoricamente spettante;
  • con il reddito e pensione di cittadinanza.

Cosa succede se si richiede il REM senza i requisiti?

In tal caso, una volta verificata la mancanza dei requisiti prescritti dal decreto rilancio, il beneficio verrà immediatamente revocato e verrà altresì richiesta la sua restituzione oltre al pagamento delle sanzioni.

Leggi anche:
DECRETO RILANCIO: LE MISURE DELLA FASE 2

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