Il decreto Cura Italia ha istituito un permesso parentale specifico per quelle famiglie che hanno dovuto affrontare le problematiche legate alla cura dei figli dopo la chiusura di nidi, scuole, e istituti per Covid-19.
È stato istituito a favore di quei genitori lavoratori privati e pubblici, collaboratori o lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che siano tenuti a lavorare o, alternativamente, siano sospesi per effetto della cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More e decidano di convertire il periodo di cassa integrazione comunicata dal datore di lavoro in congedo Covid-19.
I lavoratori, per poter fruire del congedo, non devono avere l’altro genitore appartenente al nucleo famigliare in disoccupazione o inoccupazione, o in sospensione per cassa integrazione.
Sono considerate in stato di disoccupazione anche quelle persone disoccupate che hanno percepito nell’anno 8.145 euro da un rapporto subordinato o 4.800 euro da un lavoro autonomo.
È utile precisare anche che il nucleo familiare della persona è costituito dai componenti all’atto dello stato di famiglia, per cui i coniugi separati o divorziati faranno parte dello stesso nucleo se continuano a risiedere nella stessa abitazione, anche quando abbiano due stati di famiglia distinti.
In ogni caso, è stato deciso che qualora sia stato disposto l’affido esclusivo a uno solo dei genitori, il congedo potrà essere fruito da quest’ultimo genitore.
Il congedo Covid-19 poteva inizialmente essere chiesto per 15 giorni; con il decreto Rilancio è stato esteso a 30 giorni, e può essere fruito alternativamente dai genitori. Il congedo è retribuito al 50% rispetto alla normale retribuzione percepita per chi ha figli fino ai 12 anni.
Il decreto Rilancio ha predisposto il diritto all’astensione al lavoro non retribuita per i genitori dei ragazzi fino a 16 anni, mentre prima si faceva riferimento al lasso di età 12-16, escludendo da tale diritto i genitori di ragazzi più piccoli.
Il congedo Covid-19 può essere richiesto retroattivamente, cioè dal 5 marzo 2020, e può essere fruito sino al 31 luglio 2020, anche sostituendo i giorni di ferie e permessi precedentemente richiesti al datore di lavoro e cioè convertendoli in congedo Covid-19. In generale, può essere fruito continuativamente o frazionatamente a giorni per un massimo di 30 giorni complessivi, che dovranno essere spartiti alternativamente tra i due genitori.
Recentemente una circolare dell’INPS ha chiarito che il congedo è incompatibile con i riposi giornalieri del padre e della madre (i cosiddetti riposi per allattamento) e con la fruizione dei congedi parentali ordinari per lo stesso figlio.
Sarà necessario comunicare al datore di lavoro la volontà di fruizione del congedo, in quali giorni si intende utilizzarlo, e se si intende sostituire eventuali giorni di ferie già goduti con il congedo.
Successivamente si dovrà procedere con la richiesta del congedo all’INPS.
Il lavoratore può procedere alla richiesta del congedo tramite il sito INPS accedendo tramite pin, Spid, CNS o CSE, il Contact Center chiamando al numero 803164 oppure rivolgendosi ad un CAF.
Inizialmente il decreto Cura Italia aveva previsto la possibilità di fruizione del congedo dal 5 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020. Successivamente tale termine, con nuovo decreto del 10 aprile 2020, è stato prorogato sino al 13 aprile 2020 per poi essere, a seguito di un parere ministeriale, posticipato sino al 3 maggio 2020 data per cui rimangono sospesi i servizi educativi.
Grazie al decreto Rilancio il termine ultimo per usufruire del congedo speciale è stato spostato alla data del 31 luglio 2020.
Per i figli con disabilità frequentanti scuole o ospitati da centri diurni a carattere assistenziale il permesso durerà sempre 15 + 15 giorni, con la sola differenza che potrà essere usufruito da tutti i genitori di ogni ragazzo disabile, senza considerare l’età di quest’ultimo.
Sì. Vi è, infatti, un divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo o del periodo di astensione dal lavoro nonché un diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei giorni di fruizione del permesso maturerà in ogni caso la contribuzione utile ai fini pensionistici.
Sì. Le indennità percepite da professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali del turismo, agricoli e dello spettacolo sono compatibili con la fruizione del congedo.
No. Il bonus baby-sitting è previsto solo per chi ha i requisiti per ottenere il congedo Covid -19 e decide di non chiederlo. Quindi sarà possibile fruire, alternativamente, il congedo Covid-19 o il bonus baby-sitting.
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