I danni o gli incidenti causati dal lavoratore in somministrazione durante l’attività lavorativa sono a carico dell’azienda utilizzatrice
Un lavoratore assunto presso un’azienda metalmeccanica con contratto di somministrazione e con mansione di magazziniere e autista, mentre stava portando a termine una consegna con l’autocarro di proprietà della ditta, ha causato un incidente in autostrada.
L’azienda di conseguenza ha deciso di fare causa all’agenzia per lavoro per avere il risarcimento dei danni causati dal lavoratore, facendo riferimento all’art. 2049 del codice civile che sanziona la responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti causati dai suoi dipendenti. Infatti, in un contratto di somministrazione, il datore di lavoro è formalmente l’agenzia.
Può la società utilizzatrice denunciare l’agenzia di somministrazione per il risarcimento dei danni causati da un dipendente somministrato?
La Cassazione ha riaffermato il principio per cui l’agenzia per il lavoro non deve rispondere dei danni causati all’azienda utilizzatrice dal lavoratore in somministrazione.
Nella legge che regola la somministrazione, il lavoratore non risponde al suo datore di lavoro (l’agenzia), ma a chi assume nei suoi confronti il potere decisionale e di controllo. I danni del lavoratore sono a carico di chi ha i poteri direttivi e di controllo. In questo caso specifico, l’azienda utilizzatrice.
L’azienda utilizzatrice può evitare di dover pagare i danni causati da comportamenti sbagliati o pericolosi dei lavoratori in somministrazione concordando preventivamente, come ammette la Corte di Cassazione, delle clausole di responsabilità contrattualeè la responsabilità che grava sul soggetto debitore di risarcire i danni causati al creditore per una non esatta esecuzione della prestazione che viene stabilita da un contratto o da qualsiasi atto o fatto (che non sia illecito) idoneo a produrre un’obbligo. More, sia per danni alla stessa impresa utilizzatrice sia per danni a terzi. Clausole che devono essere controbilanciate da un corrispettivo economico o da altri vantaggi contrattuali per l’agenzia.
Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando che ricade sull’azienda utilizzatrice la responsabilità di eventuali danni causati dal personale in somministrazione (ordinanza del 6 dicembre 2019 n. 31889).