Come si danno le dimissioni?

Come si danno le dimissioni
(foto Shutterstock)

Dove si compila la richiesta di dimissioni? È uguale per tutti i lavoratori? Quanto dura il periodo di preavviso?

Cos’è il preavviso nelle dimissioni?

Il preavviso nelle dimissioni è il lasso di tempo in cui un lavoratore deve avvisare il datore di voler interrompere il rapporto. Per i lavoratori non tutte le dimissioni sono uguali nelle procedure da seguire e nei tempi da osservare.

Il preavviso nelle dimissioni del lavoratore ha lo scopo di limitare i danni che potrebbero derivare all’organizzazione aziendale dall’improvvisa cessazione del rapporto di lavoro

Quanto tempo di preavviso si deve dare al datore?

Sono i contratti collettivi, in base a qualifica, livello, e anzianità aziendale a stabilire quanto tempo di preavviso deve essere dato al datore di lavoro e da quando l’informazione deve decorrere.

Ad
esempio, un impiegato a cui si applica il c.c.n.l. Commercio con anzianità aziendale di 2 anni nel 4° livello dovrà presentare le proprie dimissioni con un preavviso di 15 giorni di calendario a decorrere dal 1° giorno o dal 16° del mese.

I giorni di preavviso possono essere di calendario o di lavoro effettivo. In quest’ultimo caso si dovranno contare i giorni di lavoro: se l’impiegato, di cui all’esempio sopra, si dimettesse il giorno 13 del mese, questo dovrà far decorrere il preavviso dal 16, aggiungendo 15 giorni di calendario.

Cosa succede se non si dà il preavviso nelle dimissioni?

Se non viene dato il preavviso, il datore potrà trattenere dall’ultima busta paga la retribuzione corrispondente ai giorni di preavviso non lavorato. Nell’esempio che abbiamo fatto sopra, l’impiegato perderà 15 giorni di paga.

Come si danno le dimissioni?

Dal 12 marzo 2016 per dimettersi in autonomia è necessario inviare telematicamente, tramite una procedura presente nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito modello contenente i dati del lavoratore, del datore, del rapporto e la relativa data di decorrenza delle dimissioni stesse.
È possibile inviare le dimissioni anche accedendo dal sito INPS.
Per inviare telematicamente le dimissioni sono necessari il PIN INPS o lo SPID il quale dal 1° ottobre 2020, e dopo una fase transitoria, diventerà l’unica identità con cui accedere a tutti i servizi pubblici.

Prima di inviare il modulo è necessario che il lavoratore si assicuri di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie: la mail e/o Pec aziendale, dati del rapporto di lavoro, rinvenibili nel contratto di assunzione e/o nella busta paga, i dati aziendali e del lavoratore stesso (codice fiscale, indirizzo ecc.).
Il Ministero, per agevolare i cittadini, ha creato un’apposita guida per spiegare passo per passo cosa bisogna fare.

Se invece non si è sicuri e ci si vuole far aiutare, è possibile delegare un intermediario come un patronato, un consulente del lavoro o un ente bilaterale per avere un supporto nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni

La procedura telematica non si applica:

  • ai rapporti con la pubblica amministrazione,
  • ai lavoratori genitori durante il periodo protetto per legge,
  • ai lavoratori minorenni,
  • ai lavoratori marittimi,
  • a tutti i lavoratori durante il periodo di prova,
  • ai lavoratori domestici,
  • quando le dimissioni avvengano in sedi protette o davanti alle sedi di certificazione.

Chi deve fare la procedura di “convalida” delle dimissioni?

Alcune categorie di lavoratori devono fare la convalida delle dimissioni, cioè una procedura per accertare che la lavoratrice o il lavoratore si stiano dimettendo di spontanea volontà e non per delle pressioni del datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore comunicherà per iscritto al datore di lavoro la sua intenzione di voler dare le dimissioni e, in un secondo momento, dovrà farlo anche all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Presso l’Ispettorato il lavoratore verrà identificato e dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione di fronte a un ufficiale.

Tale procedura è prevista per quei lavoratori che necessitano di particolari tutele:

  • lavoratrici in gravidanza o che abbiano adottato o preso in affidamento dei minori;
  • lavoratrici madri entro i 3 anni di età del bambino;
  • lavoratori padri entro i 3 anni di età del bambino: anche se non hanno goduto del congedo di paternità, fermo restando la conoscenza da parte del datore della paternità;
  • in caso di matrimonio: dalla data di pubblicazione a un anno dalla celebrazione. 

La convalida, in questo specifico caso, può essere fatta dal datore, o dalla lavoratrice, per iscritto o di persona, comunicando le dimissioni all’Ispettorato.

Qualora il lavoratore dimentichi di fare la convalida entro 30 giorni dalla data in cui il datore ha ricevuto le dimissioni, quest’ultimo dovrà effettuare un sollecito. 

Si possono revocare le dimissioni?

. Entro 7 giorni dall’invio della comunicazione di dimissioni, entrando nuovamente nella procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile revocare, e cioè annullare, le dimissioni inviate dal lavoratore all’azienda. In questo modo il rapporto potrà proseguire come se nulla fosse successo.

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