Dove si compila la richiesta di dimissioni? È uguale per tutti i lavoratori? Quanto dura il periodo di preavviso?
Il preavviso nelle dimissioni è il lasso di tempo in cui un lavoratore deve avvisare il datore di voler interrompere il rapporto. Per i lavoratori non tutte le dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More sono uguali nelle procedure da seguire e nei tempi da osservare.
Il preavviso nelle dimissioni del lavoratore ha lo scopo di limitare i danni che potrebbero derivare all’organizzazione aziendale dall’improvvisa cessazione del rapporto di lavoro.
Sono i contratti collettivi, in base a qualifica, livello, e anzianità aziendale a stabilire quanto tempo di preavviso deve essere dato al datore di lavoro e da quando l’informazione deve decorrere.
Ad esempio, un impiegato a cui si applica il c.c.n.l. Commercio con anzianità aziendale di 2 anni nel 4° livello dovrà presentare le proprie dimissioni con un preavviso di 15 giorni di calendario a decorrere dal 1° giorno o dal 16° del mese.
I giorni di preavviso possono essere di calendario o di lavoro effettivo. In quest’ultimo caso si dovranno contare i giorni di lavoro: se l’impiegato, di cui all’esempio sopra, si dimettesse il giorno 13 del mese, questo dovrà far decorrere il preavviso dal 16, aggiungendo 15 giorni di calendario.
Se non viene dato il preavviso, il datore potrà trattenere dall’ultima busta paga la retribuzione corrispondente ai giorni di preavviso non lavorato. Nell’esempio che abbiamo fatto sopra, l’impiegato perderà 15 giorni di paga.
Dal 12 marzo 2016 per dimettersi in autonomia è necessario inviare telematicamente, tramite una procedura presente nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito modello contenente i dati del lavoratore, del datore, del rapporto e la relativa data di decorrenza delle dimissioni stesse.
È possibile inviare le dimissioni anche accedendo dal sito INPS.
Per inviare telematicamente le dimissioni sono necessari il PIN INPS o lo SPID il quale dal 1° ottobre 2020, e dopo una fase transitoria, diventerà l’unica identità con cui accedere a tutti i servizi pubblici.
Prima di inviare il modulo è necessario che il lavoratore si assicuri di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie: la mail e/o Pec aziendale, dati del rapporto di lavoro, rinvenibili nel contratto di assunzione e/o nella busta paga, i dati aziendali e del lavoratore stesso (codice fiscale, indirizzo ecc.).
Il Ministero, per agevolare i cittadini, ha creato un’apposita guida per spiegare passo per passo cosa bisogna fare.
Se invece non si è sicuri e ci si vuole far aiutare, è possibile delegare un intermediario come un patronato, un consulente del lavoro o un ente bilaterale per avere un supporto nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni.
La procedura telematica non si applica:
Alcune categorie di lavoratori devono fare la convalida delle dimissioni, cioè una procedura per accertare che la lavoratrice o il lavoratore si stiano dimettendo di spontanea volontà e non per delle pressioni del datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore comunicherà per iscritto al datore di lavoro la sua intenzione di voler dare le dimissioni e, in un secondo momento, dovrà farlo anche all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Presso l’Ispettorato il lavoratore verrà identificato e dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione di fronte a un ufficiale.
Tale procedura è prevista per quei lavoratori che necessitano di particolari tutele:
La convalida, in questo specifico caso, può essere fatta dal datore, o dalla lavoratrice, per iscritto o di persona, comunicando le dimissioni all’Ispettorato.
Qualora il lavoratore dimentichi di fare la convalida entro 30 giorni dalla data in cui il datore ha ricevuto le dimissioni, quest’ultimo dovrà effettuare un sollecito.
Sì. Entro 7 giorni dall’invio della comunicazione di dimissioni, entrando nuovamente nella procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile revocare, e cioè annullare, le dimissioni inviate dal lavoratore all’azienda. In questo modo il rapporto potrà proseguire come se nulla fosse successo.
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