Il congedo parentale dedicato ai genitori con figli affetti da Covid-19 è stata una misura valida fino al 31 marzo 2022
Il decreto Cura Italia aveva istituito un congedo parentale specifico per quelle famiglie che hanno dovuto affrontare le problematiche legate alla cura dei figli dopo la chiusura di nidi, scuole, e istituti per Covid-19.
Era stato istituito a favore di quei genitori:
Il congedo parentale Covid-19 spettava a queste categorie di lavoratori che inoltre erano tenute a lavorare o, alternativamente, erano sospese per effetto della cassa integrazione e avevano deciso di convertire il periodo di cassa integrazione comunicata dal datore di lavoro in congedo Covid-19.
I lavoratori, per poter fruire del congedo, non dovevano avere l’altro genitore appartenente al nucleo familiare in disoccupazione o inoccupazione, o in sospensione per cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More.
Sono considerate in stato di disoccupazione anche quelle persone disoccupate che hanno percepito nell’anno 8.145 euro da un rapporto subordinato o 4.800 euro da un lavoro autonomo.
È utile precisare anche che il nucleo familiare della persona è costituito dai componenti all’atto dello stato di famiglia, per cui i coniugi separati o divorziati faranno parte dello stesso nucleo se continuano a risiedere nella stessa abitazione, anche quando abbiano due stati di famiglia distinti.
In ogni caso, è stato deciso che qualora sia stato disposto l’affido esclusivo a uno solo dei genitori, il congedo potrà essere fruito da quest’ultimo genitore.
Il congedo Covid-19 poteva inizialmente essere chiesto per 15 giorni; con il decreto Rilancio del maggio 2020 era stato esteso a 30 giorni, e poteva essere fruito alternativamente dai genitori. Il congedo era retribuito al 50% rispetto alla normale retribuzione percepita per chi aveva figli fino ai 12 anni.
Il congedo parentale per Covid-19 prevedeva il diritto all’astensione al lavoro retribuita per i genitori con figli con un’età massima di 14 anni, mentre era non retribuita per i genitori dei ragazzi da 14 anni fino a 16 anni.
Il congedo Covid-19 poteva essere richiesto retroattivamente, anche sostituendo i giorni di ferie e permessi precedentemente richiesti al datore di lavoro e cioè convertendoli in congedo Covid-19. In generale, poteva essere fruito continuativamente o frazionatamente a giorni per un massimo di 30 giorni complessivi, che dovranno essere spartiti alternativamente tra i due genitori.
Una circolare dell’INPS aveva poi chiarito che il congedo era incompatibile con i riposi giornalieri del padre e della madre (i cosiddetti riposi per allattamento) e con la fruizione dei congedi parentali ordinari per lo stesso figlio.
Era necessario comunicare al datore di lavoro la volontà di fruizione del congedo, in quali giorni si intendeva utilizzarlo, e se si intendeva sostituire eventuali giorni di ferie già goduti con il congedo.
Successivamente si doveva procedere con la richiesta del congedo all’INPS.
Il lavoratore poteva procedere alla richiesta del congedo tramite il sito INPS accedendo tramite pin, Spid, CNS o CSE, il Contact Center chiamando al numero 803164 oppure rivolgendosi ad un CAF.
Inizialmente il decreto Cura Italia aveva previsto la possibilità di fruizione del congedo dal 5 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020. Successivamente tale termine, con nuovo decreto del 10 aprile 2020, è stato prorogato sino al 13 aprile 2020 per poi essere, a seguito di un parere ministeriale, posticipato sino al 3 maggio 2020 data per cui erano rimasti sospesi i servizi educativi.
Grazie al decreto Rilancio il termine ultimo per usufruire del congedo speciale era stato spostato alla data del 31 luglio 2020.
Infine l’ultima proroga è stata effettuata dal governo attraverso il decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), portando l’ultima proroga al 31 marzo 2022.
Per i figli con disabilità frequentanti scuole o ospitati da centri diurni a carattere assistenziale il permesso durerà sempre 15 + 15 giorni, con la sola differenza che potrà essere usufruito da tutti i genitori di ogni ragazzo disabile, senza considerare l’età di quest’ultimo.
Sì. Vi è, infatti, un divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo o del periodo di astensione dal lavoro nonché un diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei giorni di fruizione del permesso maturerà in ogni caso la contribuzione utile ai fini pensionistici.
Sì. Le indennità percepite da professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali del turismo, agricoli e dello spettacolo erano compatibili con la fruizione del congedo.
No. Il bonus baby-sitting era previsto solo per chi aveva i requisiti per ottenere il congedo Covid -19 e decideva di non chiederlo. Quindi era possibile fruire, alternativamente, del congedo Covid-19 o il bonus baby-sitting.
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