Il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può, fino al 31 dicembre 2021, astenersi dal lavoro usufruendo di un congedo straordinario a carico dell’INPS, con indennizzo pari al 50% della retribuzione e copertura della contribuzione figurativa.
In caso di figli con disabilità grave accertata, il diritto al congedo è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Quando sia stata prevista dall’autorità competente la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio per:
Sì. Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 possono, su domanda del lavoratore interessato, essere convertiti in congedo parentale Covid-19, senza, quindi, essere computati né indennizzati a titolo di congedo parentale «ordinario».
No. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni non spetta il congedo parentale Covid-19, ma è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa. È previsto anche che i genitori che si assentino per accudire i figli di tale fascia di età non possano essere licenziati per tale ragione e quindi abbiano diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sì. Qualora la prestazione lavorativa sia svolta in smart working spetta il congedo parentale Covid-19; infatti, pur essendo «a casa» il genitore non ha la possibilità di accudire il figlio mentre lavora.
Sì. Il lavoratore iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può, fino al 31 dicembre 2021, astenersi dal lavoro usufruendo di un congedo straordinario INPS, con indennizzo pari al 50% di 1/365esimo del reddito individuato sulla base di calcolo dell’indennità di maternità.