Legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente

(foto Shutterstock)

In caso di conflitti e disaccordi in ufficio, il datore di lavoro può spostare uno dei dipendenti

IL FATTO

Un dipendente del Ministero degli Esteri in servizio presso il Consolato di Scutari (Albania) è stato richiamato in Italia a causa della scoperta di una serie di gravi carenze e omissioni di cui sarebbe stato responsabile nel rilascio di visti a cittadini stranieri. Questo trasferimento ha causato la perdita di tutte le indennità di servizio previste per la sua posizione lavorativa.
Contemporaneamente, sempre per le stesse motivazioni, il Ministero ha attivato nei suoi confronti una procedura disciplinare.

Il lavoratore ha presentato ricorso al Tribunale contro il trasferimento e per la conseguente perdita delle indennità previste, mettendo in risalto come fosse ingiusta e ritorsiva la motivazione disciplinare del provvedimento che lo aveva colpito.

È legittimo il trasferimento del lavoratore quando crea tensioni o contrasti tali da compromettere il buon andamento dell’ufficio?
 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il datore di lavoro può liberamente trasferire un proprio dipendente da una sede di lavoro ad un’altra solo se esistono comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Le condizioni per il trasferimento per incompatibilità aziendale o ambientale esistono solo in presenza di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva causata dalla presenza di un lavoratore, e non per motivi di tipo disciplinare o punitivi.

Una situazione di incompatibilità tra il lavoratore e i suoi colleghi o collaboratori, che crea tensioni personali o anche solo contrasti nell’ambiente di lavoro, determina la necessità di valutare il trasferimento del dipendente (art. 2103 del codice civile).

La Corte di Cassazione ha specificato che se il datore di lavoro dimostra che la presenza del dipendente in una certa sede di lavoro crea tensioni o contrasti, di una gravità tale da compromettere la normale attività dell’ufficio, il trasferimento per incompatibilità ambientale è legittimo senza l’obbligo di attivare particolari procedure come invece deve sempre avvenire per un’azione disciplinare.

Sulla base di queste considerazioni la Corte ha confermato la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale.
(Ordinanza del 24 ottobre 2019 n. 27345)

 

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