Il creditore può ottenere una trattenuta in busta paga. Quanta parte dello stipendio si può pignorare? Quali sono le fasi del pignoramento?
Il pignoramento è un atto giudiziario con cui un creditore – ovvero una persona, una società o un ente con cui abbiamo un debito – chiede al tribunale di ottenere il pagamento diretto del proprio credito tramite la trattenuta di una quota di stipendio del lavoratore.
Su ordine del tribunale il datore di lavoro dovrà versare direttamente al creditore una quota di stipendio.
Con la notifica del pignoramento inizia il “procedimento di esecuzione”.
L’atto di pignoramento può colpire le somme dovute “a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”.
Ciò significa che il pignoramento può interessare la retribuzione (al netto delle trattenute previdenziali e fiscali) e le somme dovute al lavoratore a seguito della cessazione del rapporto, ossia il Trattamento di fine rapporto (TFR).
Prima di avviare una procedura esecutiva nei confronti del lavoratore, il creditore deve prima notificare il provvedimento giudiziario (es. decreto ingiuntivo o sentenza) che lo condanna a ripagare il debito, e l’atto di precetto, con cui si chiede al lavoratore di pagare spontaneamente entro dieci giorni (avvisandolo che, se non adempie, verrà messa in atto una procedura esecutiva).
Tali atti vengono notificati nella residenza del lavoratore a mezzo posta raccomandata o a mani tramite ufficiale giudiziario (in genere sono contenuti in buste verdi). Se questi atti non sono stati notificati, il creditore non può avviare la procedura esecutiva nei confronti del lavoratore. In mancanza della notifica del provvedimento giudiziario e dell’atto di precetto, il lavoratore può opporsi al pignoramento dello stipendio.
Il datore, dopo aver ricevuto la notifica di pignoramento, deve inviare al creditore una dichiarazione in cui comunica l’ammontare dello stipendio e del TFR.
Dalla data di notifica del pignoramento, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la trattenuta sullo stipendio.
L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce che la quota trattenuta dallo stipendio e dal TFR non può essere superiore a un quinto e, nel caso lo stesso stipendio sia oggetto di più pignoramenti, la quota pignorabile può arrivare fino alla metà dello stipendio.
L’ammontare della trattenuta dipende dalla tipologia di debito.
I debiti possono essere classificati in:
Vediamo cosa succede dopo che il pignoramento è stato notificato e dopo che il datore di lavoro ha già iniziato ad effettuare le trattenute sullo stipendio.
L’atto di pignoramento contiene la citazione a comparire in udienza in tribunale in una determinata data.
Il lavoratore deve comparire a tale udienza?
Il lavoratore, per difendersi o presentare qualsiasi eccezione (ad es. perché ha già pagato quel debito) o ottenere che la trattenuta sia inferiore a un quinto (ad es. perché ha molte spese e la sua famiglia vive solo con il suo stipendio), dovrà presentarsi in udienza.
Il datore di lavoro non deve comparire in tribunale, essendo sufficiente l’invio della dichiarazione al creditore procedente.
Diversamente, il creditore, per il tramite del proprio avvocato, presenzierà all’udienza, farà presente al giudice che vi è uno stipendio e chiederà che il giudice assegni a suo favore una quota dello stesso.
Il giudice, verificata la regolarità della procedura, con l’“ordinanza di assegnazione”, assegnerà al creditore una quota dello stipendio e ordinerà al datore di lavoro di versarla al creditore.
Questa ordinanza verrà notificata al datore di lavoro, da parte dell’avvocato del creditore. A questo punto il datore dovrà versare al creditore quanto trattenuto e continuare ad eseguire le trattenute fino alla completa estinzione del credito.