Il contratto di lavoro Part-time: regole generali

(foto Shutterstock)

Cosa sapere

IN COSA CONSISTE IL PART-TIME?

Il contratto di lavoro part-time (o a tempo parziale) è un contratto caratterizzato da un orario lavorativo ridotto rispetto a quello previsto per il tempo pieno.
Quest’ultimo è fissato dalla legge in 40 ore settimanali, anche se la contrattazione collettiva può prevedere un limite inferiore.

CI SONO DIVERSE TIPOLOGIE DI PART-TIME?

È possibile distinguere il part-time in tre tipologie:

  • orizzontale: la riduzione oraria è prevista in relazione al normale orario giornaliero di lavoro. Esempio: il dipendente lavora tutti i giorni dalle 9:00 alle 15:00, mentre il tempo pieno è dalle 9:00 alle 17:00;
  • verticale: l’attività è svolta a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.
    Esempio: il dipendente lavora 8 ore tutti i giorni (come nel tempo pieno) ma solo per tre giorni alla settimana e non cinque;
  • misto: dato dalla combinazione tra part-time orizzontale e verticale.
    Esempio: il dipendente lavora, da gennaio ad aprile, tutti i giorni dalle 9:00 alle 15:00, mentre da maggio a dicembre lavora solo per due giorni alla settimana per otto ore al giorno.

CHE FORMA DEVE AVERE IL CONTRATTO?

Il contratto di lavoro part-time deve essere necessariamente stipulato in forma scritta.
In mancanza di un documento scritto, infatti, il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.
Il contratto, inoltre, deve indicare:

  • la durata della prestazione lavorativa (il contratto part-time può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato);
  • la collocazione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

IL LAVORATORE PUÒ SVOLGERE LAVORO SUPPLEMENTARE O STRAORDINARIO?

Il dipendente assunto part-time può svolgere sia lavoro supplementare che straordinario.
Il primo comprende l’attività lavorativa svolta oltre l’orario concordato nel contratto, ma entro il limite del tempo pieno.
Se il contratto collettivo non contiene un’apposita disciplina, il datore di lavoro può chiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.

Il dipendente assunto part-time può anche svolgere lavoro straordinario.
In questo caso si applicano i limiti e le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.

COSA SONO LE CLAUSOLE ELASTICHE?

Si tratta di clausole che garantiscono una maggiore flessibilità al contratto, perché consentono al datore di lavoro di distribuire diversamente la collocazione temporale della prestazione (nell’arco della giornata, settimana, mese o anno) o di aumentarne la durata, fino al limite dell’orario a tempo pieno.
Esempio: un dipendente lavora, con orario part-time, dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 17:00. In base alle clausole elastiche il datore di lavoro può chiedere, solo per i mesi di gennaio e febbraio, di lavorare dalle 14:00 alle 18:00.

Le clausole elastiche possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, possono essere previste direttamente dalle parti, davanti alle Commissioni di Certificazione.
Queste clausole richiedono la forma scritta e il consenso del lavoratore: l’eventuale rifiuto del dipendente non può, però, costituire motivo di licenziamento.

In caso di applicazione delle clausole elastiche il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni lavorativi, salvo diversa intesa tra le parti.
È, inoltre, necessario specificare il numero massimo di ore aumentabili, che comunque non potrà superare il 25% delle ore annue previste dal contratto part-time.
Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.

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