Part-time: le trasformazioni del rapporto di lavoro

(foto Shutterstock)

Dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale e dal tempo parziale al tempo pieno

È POSSIBILE LA TRASFORMAZIONE DEL PART-TIME?

Durante il rapporto di lavoro le parti possono accordarsi per trasformare l’orario da tempo pieno a part-time o viceversa.
In questi casi è necessario, oltre al consenso di entrambe le parti, che l’accordo risulti da atto scritto.
Il rifiuto del lavoratore a trasformare il proprio rapporto di lavoro non ne giustifica il licenziamento.

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME: COME FUNZIONA?

In caso di assunzioni part-time, il datore di lavoro deve informare il personale già dipendente a tempo pieno, occupato in unità produttive dello stesso ambito comunale, e prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione del rapporto di lavoro.
Viene, in ogni caso, assicurata priorità al lavoratore o alla lavoratrice:

  • con coniuge, figli, genitori, affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie degenerative;
  • che assiste una persona convivente con invalidità pari al 100% e che necessita di assistenza continua;
  • con figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o portatore di handicap.

Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche, o da gravi patologie cronico-degenerative, è riconosciuto un vero e proprio diritto alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
In ogni caso, a richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro può di nuovo essere trasformato in rapporto a tempo pieno.

Si ricorda che il lavoratore può chiedere, per una sola volta, al posto del congedo parentale, o nei limiti di quello ancora residuo, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, a condizione che la riduzione d’orario non superi il 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno.
In questo caso il datore di lavoro deve procedere alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

TRASFORMAZIONE DA PART-TIME A TEMPO PIENO: COSA SAPERE?

Il lavoratore che, in passato, ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria.

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