Il lavoro con orario ridotto ha vincoli maggiori rispetto al full time. Turni e orari devono essere chiaramente specificati nella lettera di assunzione
Chiariamo un aspetto importante: il part time non è un contratto più flessibile del full time. Anzi, è molto più rigido. È diffusa l’opinione che il part time sia un contratto agile e che il datore di lavoro possa stabilire a suo piacimento quando collocare il turno del dipendente, nell’ambito del minor orario. È tuttavia una prassi illegittima: il lavoratore deve essere adibito all’orario e al turno indicati nel contratto.
Per part time si intende un rapporto di lavoro con un orario inferiore rispetto alla prestazione settimanale ordinaria. E’ disciplinato dal decreto legislativo 81 del 2015. Può essere orizzontale, se si lavora meno ore per ciascun giorno, oppure verticale se si lavorano meno giorni alla settimana, oppure misto.
In ogni caso, l’orario lavorativo e i turni del lavoratore devono essere espressamente indicati nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione. Il lavoratore ha diritto di osservare i turni indicati e di non essere spostato su turni diversi.
Perché? Per permettere al dipendente di sapere quando deve lavorare e quando può dedicarsi ad altro. Lo dice chiaramente la giurisprudenza: «il part time si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, lascia al prestatore d’opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte dello stesso prestatore d’opera, deve essere salvaguardata».
L’azienda può adibire il lavoratore ad un turno o ad un orario diverso da quello riportato nel contratto, a condizione che siano state previste – per iscritto – le clausole elastiche: solo tali clausole autorizzano il datore a spostare il turno del part time su giorni diversi rispetto a quelli indicati in contratto.
Questa facoltà dell’azienda ha comunque dei limiti: tale facoltà deve essere prevista dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More applicato e il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.
E se non sono state previste le clausole elastiche? Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare in un turno diverso.
Vediamo un caso: dopo molto tempo in cui il lavoratore osservava sempre lo stesso orario, all’improvviso viene spostato di turno. Si può opporre anche se nel contratto sono previsti più turni? Si, si tratta del cosiddetto «consolidamento del part time»: secondo la giurisprudenza, anche se sono previsti più turni, in tali occasioni il datore di lavoro ingenera nel dipendente la legittima convinzione, e l’altrettanto legittimo affidamento, della stabilizzazione delle condizioni di lavoro da sempre osservate e pertanto si tratta di un comportamento datoriale arbitrario ed illegittimo.
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