È quella parte di tempo trascorso a lavoro oltre il normale orario.
Il normale orario di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo che applica il datore di lavoro.
Ad esempio, per il dipendente di una impresa che applica il contratto collettivo Terziario Confcommercio, il lavoro straordinario è quello che eccede le 40 ore settimanali.
Il lavoro straordinario deve essere di durata contenuta.
È infatti necessario rispettare i limiti di durata della prestazione di lavoro settimanale che è, di regola, di 48 ore (art. 4 del d.lgs. 66/2003), salvo diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi e aziendali. Quindi è possibile fare almeno 8 ore settimanali di straordinario, sempre che il contratto collettivo preveda limiti diversi.
Qualora il contratto collettivo non contenga indicazioni specifiche, il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 8 ore settimanali per un massimo di 250 ore annue.
Non sempre. Di regola il lavoro straordinario nasce da un preventivo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Esistono tuttavia dei casi in cui si è obbligati ad effettuarlo e sono i seguenti:
Il lavoro straordinario deve sempre essere preceduto dal consenso del lavoratore nel caso di lavoratori studenti e in presenza di un giustificato e grave motivo che impedisca al lavoratore di rendersi disponibile.
No. Normalmente i contratti collettivi prevedono delle maggiorazioni a seconda che il lavoro straordinario sia stato prestato di giorno, di notte o in un giorno festivo. È obbligatorio per legge distinguere nel corpo della busta paga quante ore di lavoro straordinario sono state prestate e la relativa retribuzione e la sua maggiorazione.
Ad esempio:
Ogni contratto collettivo può riservarsi di articolare diversamente lo straordinario imponendo regole e limiti diversi a seconda delle particolari esigenze riscontrate dalle parti sociali nel settore interessato.