Cosa sapere
Il contratto di lavoro part-time (o a tempo parziale) è un contratto caratterizzato da un orario lavorativo ridotto rispetto a quello previsto per il tempo pieno.
Quest’ultimo è fissato dalla legge in 40 ore settimanali, anche se la contrattazione collettivaÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More può prevedere un limite inferiore.
È possibile distinguere il part-time in tre tipologie:
Il contratto di lavoro part-time deve essere necessariamente stipulato in forma scritta.
In mancanza di un documento scritto, infatti, il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.
Il contratto, inoltre, deve indicare:
Il dipendente assunto part-time può svolgere sia lavoro supplementare che straordinario.
Il primo comprende l’attività lavorativa svolta oltre l’orario concordato nel contratto, ma entro il limite del tempo pieno.
Se il contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More non contiene un’apposita disciplina, il datore di lavoro può chiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.
Il dipendente assunto part-time può anche svolgere lavoro straordinarioÈ l’attività lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro (in genere 40 ore settimanali). More.
In questo caso si applicano i limiti e le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Si tratta di clausole che garantiscono una maggiore flessibilità al contratto, perché consentono al datore di lavoro di distribuire diversamente la collocazione temporale della prestazione (nell’arco della giornata, settimana, mese o anno) o di aumentarne la durata, fino al limite dell’orario a tempo pieno.
Esempio: un dipendente lavora, con orario part-time, dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 17:00. In base alle clausole elastiche il datore di lavoro può chiedere, solo per i mesi di gennaio e febbraio, di lavorare dalle 14:00 alle 18:00.
Le clausole elastiche possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, possono essere previste direttamente dalle parti, davanti alle Commissioni di Certificazione.
Queste clausole richiedono la forma scritta e il consenso del lavoratore: l’eventuale rifiuto del dipendente non può, però, costituire motivo di licenziamento.
In caso di applicazione delle clausole elastiche il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni lavorativi, salvo diversa intesa tra le parti.
È, inoltre, necessario specificare il numero massimo di ore aumentabili, che comunque non potrà superare il 25% delle ore annue previste dal contratto part-time.
Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.
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