Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nella busta paga rientrano varie voci che spettano al lavoratore, oltre al TFR
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda ha l’obbligo di corrispondere nell’ultima busta paga delle somme aggiuntive rispetto alla normale retribuzione del mese: sono le competenze di fine rapporto.
Queste somme spettano indipendentemente dalla ragione che ha portato alla fine del rapporto di lavoro. Quindi, ad esempio, devono essere erogate sia nel caso di licenziamento, che in caso di dimissioni o di scadenza del contratto a tempo determinato.
L’elemento più conosciuto è il TFR, ma non è l’unica somma che l’azienda deve versare al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro. Vediamo quali sono le competenze principali.
Se alla fine di un rapporto di lavoro ti restano ancora delle ferie o dei permessi a disposizione, hai diritto a ricevere una somma pari al residuo.
È bene specificare che per quanto riguarda le ferie, la cessazione del rapporto di lavoro è l’unico momento in cui queste possono essere monetizzate, e cioè pagate in busta paga, cosa che non succede invece per i permessi.
I permessi, infatti, possono essere liquidati in busta paga in qualsiasi momento, in base a quanto previsto dal contratto collettivo.
Questo avviene perché le ferie sono un periodo di riposo al quale non si può rinunciare. Va da sé, quindi, che non possono essere pagate mentre il rapporto è ancora in essere, bensì solo al momento della cessazione.
Può succedere anche il contrario: puoi aver avanzato ferie e permessi, ma aver goduto di più giorni e ore di quante ne hai maturate. In questo caso, l’importo viene trattenuto nell’ultima busta paga.
Facciamo un esempio: Tizio nell’anno 2023 cessa il rapporto di lavoro nel mese di febbraio. Non ha mai usufruito dei permessi, e ha già fatto due settimane di ferie (10 giorni lavorativi), ma ha maturato soltanto 3 giorni.
In questo caso, nell’ultima busta paga gli verranno erogati i permessi che non sono stati goduti e verrà trattenuta la quota corrispondente a 7 giorni goduti in eccesso (10 giorni usufruiti – 3 giorni maturati).
Generalmente la tredicesima viene pagata nel mese di dicembre, tuttavia, nel caso in cui il rapporto di lavoro finisca prima di questo mese, al lavoratore verrà erogato quanto maturato fino al momento della cessazione.
Ad esempio, se un lavoratore termina il rapporto di lavoro nel mese di marzo, nell’ultima busta paga, con le competenze di fine rapporto, verrà erogata la quota di tredicesima maturata da gennaio a marzo.
Stessa cosa vale anche nel caso in cui il contratto collettivo preveda la quattordicesima.
Non è una competenza che viene erogata automaticamente. Spetta solamente in caso di licenziamento (cioè quando è l’azienda a decidere di interrompere il rapporto) non per giusta causa e nel caso in cui non abbia rispettato il preavviso previsto dal contratto collettivo.
In questo caso, nell’ultima busta paga risulterà un importo pari alla retribuzione che si sarebbe percepita nel periodo di preavviso.
Questa indennità non spetta nel caso in cui il contratto a termine arrivi a scadenza.
Può succedere anche che il lavoratore decida di lasciare il posto di lavoro senza il preavviso indicato nel suo contratto. Nel caso di dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More, quindi quando è il lavoratore a prendere la decisione di interrompere il rapporto di lavoro, l’indennità di mancato preavviso potrebbe essere trattenuta nell’ultima busta paga.
Le competenze viste in questo articolo sono le principali, ma potrebbero esserci anche altre voci che risultano dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More applicato in azienda o da accordi individuali con il dipendente.
Ad esempio potrebbe essere erogato un incentivo all’esodo, oppure un patto di non concorrenza.
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