Come si danno le dimissioni

(foto Shutterstock)

Cosa bisogna fare per dare le dimissioni: documenti, procedura, tempistiche, casi particolari e tutele per il lavoratore

Mi sono licenziato”: è una frase che sentiamo spesso, ma che porta con sé un errore di terminologia. Quando decidiamo di terminare il nostro rapporto di lavoro, infatti, non si parla di licenziamento, ma di dimissioni. Nel primo caso il rapporto cessa per volontà del datore di lavoro, mentre nel secondo viene terminato per volontà del lavoratore. Ma come si fa a dare le dimissioni? Qual è la procedura da seguire?

A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, dal 2016 le dimissioni possono essere presentate solamente in modalità telematica. Questo significa che non è più necessario presentare un documento cartaceo al datore di lavoro. Anche se la procedura è completamente online, ci sono comunque delle regole precise da rispettare in base al tipo di rapporto di lavoro. Vediamole nel dettaglio.

Chi deve presentarle?

La procedura di comunicazione telematica è nata con l’obiettivo di eliminare le cosiddette “dimissioni in bianco”, una pratica contro la legge che consiste nel far firmare un documento di dimissioni senza data al dipendente al momento della sua assunzione.

La comunicazione telematica obbliga, tra le altre cose, a indicare una data precisa e dunque cerca di contrastare questi comportamenti fraudolenti, che mirano ad aggirare le norme. Per questo motivo, l’obbligo di comunicazione online è stato esteso a una larghissima platea di lavoratrici e lavoratori. Sono esclusi solo alcuni casi particolari, che vedremo alla fine di questo articolo.

Come si presentano?

La procedura per dimettersi dal proprio posto di lavoro è piuttosto semplice. Basta seguire questi passaggi:

Se il lavoratore non avesse la possibilità di entrare nel portale autonomamente, può sempre rivolgersi a un soggetto abilitato, che lo assisterà nella compilazione dei moduli e nell’invio al Ministero del Lavoro.

Dunque, la comunicazione può essere inviata autonomamente, oppure ci si può rivolgere a:

  • un patronato
  • un’organizzazione sindacale
  • un consulente del lavoro
  • una commissione di certificazione.

Una volta inviata la comunicazione, il datore di lavoro riceve una PEC (un messaggio di posta certificata). Anche se non riceve questo messaggio, può comunque consultare tutte le comunicazioni inviate dai dipendenti accedendo al portale.

È possibile annullarle?

Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le proprie dimissioni. In caso di ripensamento, il rapporto di lavoro prosegue normalmente, come se non fosse stata inviata nessuna comunicazione.

Come bisogna fare? Basta accedere allo stesso portale utilizzato per la comunicazione iniziale, cercare le comunicazioni effettuate e procedere con la revoca. Attenzione: è possibile farlo entro sette giorni dall’invio. Passato questo periodo, le dimissioni diventano definitive e non possono più essere revocate.

Casi particolari

Devono seguire la procedura telematica la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Ce ne sono però alcuni che devono comunicare la volontà di cessare il rapporto di lavoro in modo diverso, o perché la situazione richiede maggiore tutela del lavoratore, o perché il rapporto di lavoro è basato sostanzialmente sulla fiducia tra i due soggetti coinvolti.

Il Dlgs 151/2015 esclude espressamente l’applicazione della procedura telematica per il lavoro domestico, che può terminare sia per volontà del lavoratore che del datore di lavoro, senza necessità di cause specifiche. Per interromperlo è necessaria una semplice comunicazione all’INPS entro cinque giorni.

Un altro caso è quello di un lavoratore che abbia un figlio di età inferiore ai 3 anni.

Dal momento della nascita e fino ai 3 anni di vita del figlio, infatti, il legislatore ha previsto che, sia per la madre che per il padre, la richiesta di dimissioni debba essere convalidata anche davanti agli uffici territoriali dell’Istituto Nazionale del Lavoro (INL), e cioè in sede protetta. In questo modo la legge ha voluto fornire una maggior tutela al lavoratore padre e alla lavoratrice madre. In questo caso specifico, se le dimissioni dovessero essere presentate solo per via telematica, sarebbero da ritenersi nulle.

Altri casi in cui non trova applicazione la norma generale riguardano:

  • le risoluzioni consensuali effettuate in sedi conciliative, cioè in presenza di figure che aiutano e tutelano il lavoratore
  • le risoluzioni consensuali effettuate nelle Commissioni di certificazione
  • i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

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