Congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori lavoratori nelle zone rosse

Congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori lavoratori nelle zone rosse
(foto Shutterstock)

Diritto allo smart working, permessi, indennità e nuovi bonus baby sitting. Le principali tutele previste dal Governo per i genitori in caso di sospensione delle lezioni in presenza, contagio o quarantena

In seguito alla chiusura di tutte le scuole e degli asili, e con la ripresa della didattica a distanza, il Governo ha previsto degli strumenti di tutela a favore dei lavoratori genitori di figli minori

Il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, con uno stanziamento di 282 milioni di euro, ha introdotto permessi e bonus a favore dei genitori conviventi con figli costretti alla didattica a distanza, contagiati oppure in quarantena.
Le nuove misure saranno in vigore fino al 30 giugno 2021.

Diritto allo smart working 

Il lavoratore dipendente e genitore di figlio convivente minore di 16 anni – alternativamente all’altro genitore – può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata del contagio del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

Astensione e permessi retribuiti

Nel caso in cui non sia possibile lavorare in smart working, il lavoratore dipendente e genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. 

Per questo periodo di astensione, è riconosciuta, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Astensione e divieto di licenziamento

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Per tutto il periodo di astensione dal lavoro, vige il divieto di licenziamento e il genitore ha diritto alla conservazione del posto.

Bonus baby sitter per lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi e per particolari categorie di lavoratori dipendenti (sanità, pubblica sicurezza, ecc), conviventi con figli minori di 14 anni, che si trovano nelle condizioni viste in precedenza, possono richiedere uno o più bonus, erogati mediante il Libretto Famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al genitore richiedente, per rimborso delle quote di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai centri con funzione educativa e ricreativa.

Alternatività delle tutele

Tutte queste misure di sostegno possono essere usufruite, nello stesso giorno, esclusivamente da uno dei genitori conviventi.

È infatti previsto che, se uno dei due genitori lavora in smart working, è sospeso dal lavoro oppure usufruisce già delle astensioni dal lavoro, l’altro genitore non può contemporaneamente fruire delle medesime tutele.

Non è dunque possibile che entrambi i genitori, nello stesso giorno, usufruiscano delle stesse tutele che abbiamo analizzato in questo articolo.

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