L’orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del suo datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o funzioni (art. 1, d.lgs. 66/2003).
Attenzione: queste condizioni devono sussistere tutte e tre contemporaneamente perché possa applicarsi la disciplina sull’orario di lavoro.
Di conseguenza, ad esempio, non rientrerà nell’orario lavorativo la fascia di reperibilità, dove si è a disposizione del proprio datore ma non ci si trova né al lavoro né nell’esercizio delle proprie attività.
L’orario lavorativo è stabilito dal datore di lavoro, salvo che nel part-time.
Deve, però, rispettare i limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettivaÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More, che determinano la durata massima settimanale, le pause, i riposi e le ferie minime obbligatorie.
La legge fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali.
Il contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More, tuttavia, può stabilire una durata inferiore oppure riferire il limite delle 40 ore alla media dell’orario lavorativo svolto in periodi più lunghi, comunque non superiori all’anno (orario multiperiodaleIl datore di lavoro stabilisce orari settimanali superiori e inferiori a quello normale, a condizione che la media annuale delle ore di lavoro prestate corrisponda alle 40 ore settimanali (o all’orario normale inferiore stabilito dal contratto collettivo applicato). More).
Il lavoro straordinario è l’attività lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro.
La contrattazione collettiva può determinare i casi in cui è possibile ricorrere allo straordinario, fissandone il limite di ore.
La legge, inoltre, stabilisce alcune situazioni che giustificano il ricorso allo straordinario (ad esempio eccezionali esigenze tecnico-produttive o casi di forza maggiore).
Al di fuori di queste circostanze, e in assenza di contratti collettivi applicabili, il lavoro straordinario è ammesso solo sulla base di un accordo con il datore e non può comunque superare le 250 ore annuali.
Le ore di straordinario vengono pagate con una maggiorazione determinata dai contratti collettivi, che in alternativa o in aggiunta a questa possono concedere al lavoratore dei periodi di riposo compensativo.
Si. La legge prevede che la durata media dell’orario di lavoro, compresi gli straordinari, non possa superare le 48 ore settimanali e che il periodo di riferimento rispetto al quale si calcola la media di ore lavorative non debba superare i 4 mesi.
Anche in questo caso i contratti collettivi possono modificare il periodo di riferimento o ridurre il limite massimo settimanale.
La legge non stabilisce un limite giornaliero di durata della prestazione lavorativa; tuttavia, prevede che ogni 24 ore vengano garantite al lavoratore almeno 11 ore di riposo, di regola consecutive.
Inoltre, se l’orario lavorativo giornaliero supera le 6 ore, il dipendente ha diritto ad una pausa i cui tempi e modi sono di regola stabiliti dalla contrattazione collettiva e che comunque non può durare meno di 10 minuti consecutivi
Per ogni periodo di 7 giorni il lavoratore ha diritto ad un intervallo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di solito coincidenti con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (quindi gli spetteranno 35 ore di riposo ogni 7 giorni).
Il periodo di riposo settimanale può essere anche calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.