Interventi in materia di congedo parentale per quarantena scolastica, cassa integrazione, lavoro interinale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge numero 146 del 21 ottobre 2021, cosiddetto Decreto Fiscale, denominato «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»
Prevede importanti novità nel mondo del lavoro, misure temporanee, ma anche interventi permanenti e strutturali. Vediamo le principali novità.
Viene riproposta la misura, già introdotta nel corso della pandemia, per agevolare i lavoratori genitori di figli con didattica a distanza.
I lavoratori dipendenti o autonomi e genitori di minori di 16 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia stata sospesa l’attività didattica o educativa del figlio, in caso di infezione da Covid-19 o nel caso sia disposta la quarantena dalle autorità competenti. Se il figlio convivente è minore di 14 anni è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Era una delle misure più attese e ha trovato conferma nel Decreto Fiscale: il periodo di quarantena o di isolamento domiciliare viene equiparato al periodo di assenza per malattia. La conseguenza? Il lavoratore, per questo periodo di assenza, ha diritto al trattamento economico di malattia.
Uno degli aspetti più significativi riguarda l’efficacia retroattiva di tale misura: si applica a tutte le assenze per quarantena o isolamento dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, i lavoratori che non hanno ancora ricevuto il trattamento economico di malattia per questi periodi, si vedranno accreditare le relative indennità. Per far fronte a tutte le richieste è stato stanziato un fondo da 1,5 miliardi di euro.
Infine, è stato ribadito che tali periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Il Governo estende le settimane di ammortizzatori sociali fino a fine 2021 per determinati settori. Le nuove 13 settimane possono essere richieste dalle aziende non industriali per le quali opera il Fondo di integrazione salariale, (di fatto tutte le aziende del commercio, del terziario, dei servizi, ecc.), i fondi di solidarietà bilaterali e la Cassa integrazione guadagni in deroga.
Per queste aziende sono state messe a disposizione ulteriori 13 settimane di ammortizzatori sociali dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
Il Governo ha confermato in modo strutturale una novità già introdotta durante la pandemia, ma limitata al 31 dicembre e che ora integra definitivamente la disciplina del lavoro in somministrazione.
Cosa prevede la norma? La norma interviene con riferimento al periodo massimo di utilizzo del lavoratore presso la stessa azienda utilizzatrice.
Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato e, dall’altro lato, il contratto tra lavoratore e agenzia sia a tempo indeterminato, il dipendente può essere impiegato in missione anche per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato.
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