Casse integrazioni: le novità del Decreto Rilancio

(foto Shutterstock)

Previste settimane aggiuntive per le aziende che hanno già terminato il periodo precedente a disposizione. Particolari provvedimenti per i datori che operano nel turismo

A causa dell’emergenza coronavirus, il governo ha disposto la chiusura o comunque la riduzione dell’attività di molte aziende, determinando così una situazione di crisi. Per affrontarla, sono state previste delle misure ad hoc che hanno consentito alle aziende di accedere al trattamento delle casse integrazioni.

Oggi il governo concede ulteriori proroghe per sostenere la ripartenza. Vediamo le novità.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO), FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) e CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

A chi spettano e per quanto?

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del coronavirus possono chiedere l’integrazione salariale per un massimo di 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 per i lavoratori assunti dal 25 marzo 2020.

Qualora le 9 settimane fossero terminate e insufficienti a fronteggiare l’emergenza, è prevista la possibilità di ottenere ulteriori 5 settimane da usufruire tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020. Tale possibilità è ammessa esclusivamente a chi abbia già terminato le 9 settimane.

È stata inoltre prevista la possibilità di chiedere ulteriori 4 settimane per il periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per accedere alle 4 settimane aggiuntive i datori di lavoro devono comunque aver usufruito delle precedenti 14 settimane (9+5).

Solo per i datori del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo, sale cinematografiche, è possibile usufruire delle 4 settimane prima del 1° settembre 2020.

I lavoratori hanno diritto all’ANF?

. Ai lavoratori che percepiscono il trattamento di integrazione salariale e l’assegno ordinario spetta anche l’assegno al nucleo familiare (ANF).

Cosa deve fare l’azienda?

Prima di inviare la domanda l’azienda deve procedere obbligatoriamente all’informazione, consultazione ed esame congiunto entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.

Per la cassa integrazione ordinaria, il fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga, per richiedere le ulteriori 5 settimane, si deve inviare la domanda, per ottenere il trattamento di integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al momento in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività lavorativa.
Solo per la CIGD la domanda deve essere inviata a far data dal 18 giugno 2020.

Per la cassa integrazione in deroga una delle novità è che per la richiesta delle ulteriori settimane (5+4) i datori devono fare richiesta diretta all’INPS e non più alle Regioni.

Invece, sia per la CIGO, FIS, CIGD, le aziende che vogliono chiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale all’INPS devono inviare la domanda entro e non oltre 15 giorni dalla data di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In tal caso il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare tutti i dati necessari affinché l’INPS possa liquidare l’anticipazione.

LA CIG PER OPERAI ED IMPIEGATI AGRICOLI (CISOA)

La CISOA è la cassa specifica per operai e impiegati agricoli assunti a tempo indeterminato, per i quali è possibile chiedere il trattamento di integrazione salariale per soli 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020.

Cosa deve fare l’azienda?

Per le domande successive al 30 aprile 2020, il datore deve presentare la domanda all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Mentre per le domande relative al periodo che va dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 rimane il termine del 31 maggio 2020.

Cosa deve fare l’azienda per i lavoratori a tempo determinato?

Non essendo possibile attivare per loro la CISOA, l’azienda deve richiedere la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

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