Si può beneficiare dei permessi ex legge 104/92 solo se non si è in cassa integrazione a zero ore; tuttavia, non spettano per intero, ma vanno riproporzionati
Di regola i portatori di handicap o i lavoratori che assistono persone portatrici di handicap hanno diritto ad assentarsi dal lavoro 3 giorni al mese o 2/1 ore al giorno a seconda dell’orario di lavoro svolto senza perdere la retribuzione. Il legislatore ha previsto questi permessi per agevolare chi presta assistenza continuativa a persone affette da handicap.
Per capire se spettano i permessi legge 104/92 in cassa integrazione bisogna distinguere se il lavoratore è stato sospeso a zero ore o solo parzialmente nel mese in cui è stato messo in cassa integrazione.
Normalmente, spettano tre giorni al mese o una o due ore al giorno di permessi legge 104/92 in base all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.
Al lavoratore impiegato a tempo pieno, come abbiamo visto, non sempre spettano i permessi l. 104/92:
x:a = b:c
a, corrisponde al n° dei giorni di lavoro effettivi;
b, a quello dei (3) giorni di permesso teorici;
c, a quello dei giorni lavorativi.
Un lavoratore è in cassa integrazione dal 1° al 5 del mese che conta 22 giorni lavorativi, quindi, ne lavora 17.
X:17=3:22
X=2,31 (2) il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore
Al lavoratore spettano 2 giorni di permesso legge 104/92.