Cosa comportano? Quando possono essere stipulati? E in caso di malattia?
I contratti di solidarietà (CdS) sono un ammortizzatore sociale introdotto nel nostro ordinamento quale misura contingente per affrontare momenti di crisi occupazionale e retributiva, in attesa della ripresa produttiva. Vediamo come funzionano.
Si tratta di accordi stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione per i dipendenti, al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, evitando tagli al personale.
Secondo tali contratti si realizza una solidarietà tra i dipendenti dell’impresa i quali accettano una riduzione dell’orario di lavoro e della corrispondente retribuzione, al fine di riassorbire eccedenze di personale. L’impresa corrisponde il trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione.
La retribuzione persa per la contrazione lavorativa viene parzialmente ripianata con un contributo Inps pari all’80% dello stipendio non corrisposto, compreso fra le “zero ore” e il limite dell’orario contrattuale.
Per quanto riguarda, poi, la riduzione media dell’orario non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dalla solidarietà. Di solito il contributo è anticipato dal datore di lavoro che lo versa in busta paga, altre volte è l’Inps che eroga l’ammortizzatore direttamente al lavoratore.
L’impresa può concludere contratti di solidarietà per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, relativamente a ciascuna unità produttiva (che può essere estesa a 36 mesi a determinate condizioni).
Si distinguono due tipologie di contratti di solidarietà, entrambi caratterizzati dalla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti in forza, ma con finalità diverse.
Lo scopo del contratto di solidarietà è quindi quello di difendere l’occupazione e evitare i licenziamenti.
La normativa prevede poi altre due ulteriori tipologie di contratti: tipo A e tipo B.
L’azienda può decidere di ridurre l’orario di un dipendente a “zero ore”. In questo caso l’Istituto rimborsa al lavoratore la percentuale dell’80% della retribuzione, tuttavia il lavoratore interessato non accede ad altre agevolazioni a sostegno del reddito.
Sono previste le ferie se sono maturate e usufruite durante il contratto di solidarietà. Se invece il periodo di astensione lavorativa avviene prima della stipula o dopo la scadenza del contratto, sono a carico del datore di lavoro.
Durante i contratti di solidarietà il lavoratore ha diritto all’indennità di malattiaÈ la somma di denaro che, nei periodi di malattia, viene riconosciuta al lavoratore in sostituzione dello stipendio ed è generalmente più bassa di quest’ultimo. More.
Durante l’astensione obbligatoria alla lavoratrice viene corrisposta l’indennità di maternità in sostituzione del contributo Inps di integrazione, mentre durante l’astensione facoltativa, la stessa ha diritto all’indennità di maternità solo per i periodi di prevista attività, mentre per i periodi di inattività ha diritto al trattamento di integrazione salariale.
Anche il diritto alla tredicesima e quattordicesima mensilità (quest’ultima se prevista dal relativo CCNL) maturano anche durante il contratto di solidarietà. Il pagamento è subordinato al calcolo su due quote separate: la prima derivante dal lavoro effettivamente prestato, la seconda per le ore non prestate e per le quali si assiste alla parziale integrazione dell’INPS.
Diversamente da quanto previsto per le altre causali di intervento della CIGS (riorganizzazione e crisi aziendale) per il CdS non è definita una specifica procedura di consultazione sindacale.
Durante la vigenza dell’accordo CdS non può essere attivata una procedura di licenziamento collettivoCoinvolge almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni come conseguenza della soppressione di un posto di lavoro, per rimodulazione dell’attività aziendale in una stessa provincia. More relativa ai lavoratori interessati dalla solidarietà, salva l’ipotesi della non opposizione dei lavoratori.
Quale differenza esiste tra il contributo di solidarietà e la cassa integrazione?
Entrambi sono ammortizzatori socialiSono una serie di misure previste dalla legge per sostenere economicamente chi ha perso il lavoro o ha subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (es. NASpI, Cassa Integrazione Guadagni). More il cui fine ultimo è mantenere l’occupazione. Tuttavia, mentre i contratti di solidarietàSono accordi stipulati tra l’azienda e i sindacati dei lavoratori per ridurre l’orario di lavoro e lo stipendio (in parte compensato dall’INPS), ad esempio per evitare licenziamenti in situazioni di crisi. More possono essere attivati solo in caso di crisi aziendale, l’accesso alla cassa integrazione è possibile in caso di crisi, ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione aziendale.
I contratti di solidarietà hanno una lunga storia nel nostro ordinamento, anche se l’uso non è frequente. I motivi riguardano da un lato la mancanza dei fondi necessari e certezza dei tempi di finanziamento; dall’altro la difficile solidarietà tra lavoratori. Da ultimo, la non facile gestione di tanti lavoratori part time.