Contratti di solidarietà, cosa sono e come funzionano

Contratti di solidarietà cosa sono e come funzionano
(foto Shutterstock)

Cosa comportano? Quando possono essere stipulati? E in caso di malattia?

I contratti di solidarietà (CdS) sono un ammortizzatore sociale introdotto nel nostro ordinamento quale misura contingente per affrontare momenti di crisi occupazionale e retributiva, in attesa della ripresa produttiva. Vediamo come funzionano.

Cosa sono?

Si tratta di accordi stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione per i dipendenti, al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, evitando tagli al personale.

Secondo tali contratti si realizza una solidarietà tra i dipendenti dell’impresa i quali accettano una riduzione dell’orario di lavoro e della corrispondente retribuzione, al fine di riassorbire eccedenze di personale. L’impresa corrisponde il trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione.

Come funzionano?

La retribuzione persa per la contrazione lavorativa viene parzialmente ripianata con un contributo Inps pari all’80% dello stipendio non corrisposto, compreso fra le “zero ore” e il limite dell’orario contrattuale.

Per quanto riguarda, poi, la riduzione media dell’orario non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dalla solidarietà. Di solito il contributo è anticipato dal datore di lavoro che lo versa in busta paga, altre volte è l’Inps che eroga l’ammortizzatore direttamente al lavoratore.

L’impresa può concludere contratti di solidarietà per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, relativamente a ciascuna unità produttiva (che può essere estesa a 36 mesi a determinate condizioni).

Tipologie di contratto

Si distinguono due tipologie di contratti di solidarietà, entrambi caratterizzati dalla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti in forza, ma con finalità diverse.

  1. Il contratto di solidarietà difensivo finalizzato a evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego (art. 21, d.lgs. 148/2015);
  2. Il contratto di solidarietà espansiva, volto a favorire nuove assunzioni di personale attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già assunti. Statisticamente questa seconda tipologia di contratto non ha riscosso grande successo ed è stata utilizzata scarsamente. Anche per questo la disciplina ha subito una profonda riforma con il d.lgs. n. 148/2015 ed è stato sostituito dal contratto di espansione.

Evitare i licenziamenti

Lo scopo del contratto di solidarietà è quindi quello di difendere l’occupazione e evitare i licenziamenti.

La normativa prevede poi altre due ulteriori tipologie di contratti: tipo A e tipo B.

  • Contratti di solidarietà di tipo A (art. 1, l. n. 863/1984) dedicati alle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
  • Contratti di solidarietà di tipo B (art. 5, comma 5, l. n. 286/1993) dedicati alle imprese cui non si applica la disciplina CIGS e alle aziende artigiane. Questa tipologia, peraltro, non è più attivabile.

L’azienda può decidere di ridurre l’orario di un dipendente a “zero ore”. In questo caso l’Istituto rimborsa al lavoratore la percentuale dell’80% della retribuzione, tuttavia il lavoratore interessato non accede ad altre agevolazioni a sostegno del reddito.

Sono previste le ferie se sono maturate e usufruite durante il contratto di solidarietà. Se invece il periodo di astensione lavorativa avviene prima della stipula o dopo la scadenza del contratto, sono a carico del datore di lavoro.

Malattia, maternità e tredicesima

Durante i contratti di solidarietà il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia.

Durante l’astensione obbligatoria alla lavoratrice viene corrisposta l’indennità di maternità in sostituzione del contributo Inps di integrazione, mentre durante l’astensione facoltativa, la stessa ha diritto all’indennità di maternità solo per i periodi di prevista attività, mentre per i periodi di inattività ha diritto al trattamento di integrazione salariale.

Anche il diritto alla tredicesima e quattordicesima mensilità (quest’ultima se prevista dal relativo CCNL) maturano anche durante il contratto di solidarietà. Il pagamento è subordinato al calcolo su due quote separate: la prima derivante dal lavoro effettivamente prestato, la seconda per le ore non prestate e per le quali si assiste alla parziale integrazione dell’INPS.

Diversamente da quanto previsto per le altre causali di intervento della CIGS (riorganizzazione e crisi aziendale) per il CdS non è definita una specifica procedura di consultazione sindacale.

Durante la vigenza dell’accordo CdS non può essere attivata una procedura di licenziamento collettivo relativa ai lavoratori interessati dalla solidarietà, salva l’ipotesi della non opposizione dei lavoratori.

Solidarietà e cassa integrazione

Quale differenza esiste tra il contributo di solidarietà e la cassa integrazione?

Entrambi sono ammortizzatori sociali il cui fine ultimo è mantenere l’occupazione. Tuttavia, mentre i contratti di solidarietà possono essere attivati solo in caso di crisi aziendale, l’accesso alla cassa integrazione è possibile in caso di crisi, ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione aziendale.

I contratti di solidarietà hanno una lunga storia nel nostro ordinamento, anche se l’uso non è frequente. I motivi riguardano da un lato la mancanza dei fondi necessari e certezza dei tempi di finanziamento; dall’altro la difficile solidarietà tra lavoratori. Da ultimo, la non facile gestione di tanti lavoratori part time.

 

 

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